Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1231/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1231/2019

Sentenza del 19 novembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 19 settembre 2019 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2019.162/213).

Considerando:

che il 15 maggio 2019 A.________ (padre di C.C.________, moglie separata di
D.C.________) e B.________ hanno sporto una querela penale nei confronti di
D.C.________ e della di lui madre per i reati di diffamazione, calunnia ed
ingiuria, in relazione con il contenuto di un rapporto del 9 aprile 2019
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione relativo ad eventuali misure a
tutela dei figli minorenni dei coniugi C.________;

che, con decisione dell'11 giugno 2019, il Procuratore pubblico ha decretato un
non luogo a procedere;

che, il 16 luglio 2019, A.________ e B.________ hanno presentato un'ulteriore
querela penale contro E.________ e F.________, funzionari dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione, per i titoli di diffamazione, calunnia ed
ingiuria, in relazione con la stesura del citato rapporto;

che, con decisione del 18 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha nuovamente
decretato un non luogo a procedere;

che i querelanti hanno impugnano i decreti di non luogo a procedere con due
distinti reclami dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
(CRP);

che, con sentenza del 19 settembre 2019, la CRP ha congiunto i procedimenti ed
ha respinto entrambi i reclami;

che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia
penale del 24 ottobre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di
ordinare al Ministero pubblico di deferire i querelati all'autorità giudicante;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1,
168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili;

che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a
sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della
natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese
civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1;
138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro
l'onore, sicché spetta ai ricorrenti sostanziare il pregiudizio subito e le
pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta
l'art. 41 segg. CO che sarebbero intenzionati ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/
2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid.
1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra
nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo
sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr.
sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23
novembre 2015 consid. 1.2.1);

che i ricorrenti si limitano a richiamare la loro veste di querelanti e di
accusatori privati, ma non spiegano, né sostanziano con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intendono
fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione
impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che, oltretutto, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione
morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una
certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come
sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili
circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenze
6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014
consid. 2.2 e rinvii);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese
civili di risarcimento del danno comporta il diniego della legittimazione
ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che nella misura in cui fossero prospettate eventuali pretese per asserite
manchevolezze dei funzionari dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, le
stesse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico;

che le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai
sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto
pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto
civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole,
difetta della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018
del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre
2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4
e rinvii);

che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100),
regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con
atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);

che questa legge è applicabile in particolare ai funzionari del Cantone (art. 1
cpv. 1 lett. a LResp/TI);

che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a
terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo
alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);

che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4
cpv. 3 LResp/TI);

che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ai ricorrenti non può essere riconosciuta
la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/
2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2;
6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);

che, indipendentemente dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, i
ricorrenti sarebbero abilitati a censurare la violazione di garanzie
procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr.
DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di
rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che i ricorrenti non fanno però valere la violazione di simili garanzie con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in
particolare non sostanziano una violazione del loro diritto di essere sentiti
(art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);

che nel gravame i ricorrenti espongono sostanzialmente le ragioni per cui
ritengono le espressioni incriminate lesive del loro onore;

che queste contestazioni concernono il giudizio di merito, che i ricorrenti non
sono abilitati a rimettere in discussione, difettando loro la legittimazione;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze,
può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere
accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni