Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1067/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1067/2019

Sentenza del 13 novembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Giada Bernardi,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Reclamo tardivo,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.154).

Considerando:

che, con sentenza del 12 agosto 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato
da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato il 17 aprile
2019 dal Procuratore pubblico;

che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 13 settembre
2019 al Tribunale federale;

che, con decreto del Giudice dell'istruzione del 1° ottobre 2019, la ricorrente
è stata invitata a fornire, entro il 15 ottobre seguente, un anticipo delle
spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto del Giudice
dell'istruzione del 22 ottobre 2019 alla ricorrente è stato fissato un termine
suppletorio non prorogabile, scadente il 5 novembre 2019, per versare
l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla
Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che
certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto del Giudice
dell'istruzione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3
LTF);

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;

 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 novembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni