Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1041/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1041/2019

Sentenza del 9 aprile 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jametti, van de Graaf,

Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Patrick Gianola,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________,

opponenti.

Oggetto

Tentato assassinio, infrazione alla legge federale sugli stranieri,
accertamento arbitrario dei fatti, violazione

del diritto di essere sentito,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2019 dalla Corte di appello e
di revisione penale del Cantone Ticino (17.2018.231+232+17.2019.7+8+16).

Fatti:

A. 

Il 26 ottobre 2018 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________
colpevole di tentato assassinio, infrazione alla legge federale del 20 giugno
1997 sulle armi (LArm, RS 514.54) e tentato inganno aggravato nei confronti
delle autorità (art. 118 cpv. 3 lett. a LStr [dal 1° gennaio 2019: LStrI]),
condannandolo a una pena detentiva di 9 anni e a una pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere di fr. 10.-- ciascuna. Inoltre, la Corte delle assise
criminali ha ordinato l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10
anni e condannato A.________ a versare a B.________ fr. 36'145.20 a titolo di
risarcimento danni e fr. 2'000.-- a titolo di indennità per torto morale.
Avverso tale sentenza A.________ e B.________ hanno interposto appello. Il
Procuratore pubblico ha presentato un appello incidentale.

B. 

Il 26 giugno 2019 la Corte di appello e revisione penale, confermando il
giudizio di colpevolezza pronunciato in prima istanza, ha condannato A.________
a una pena detentiva di 11 anni e a una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere di fr. 10.-- ciascuna e ordinato l'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 10 anni. In relazione alle pretese civili, la Corte
di appello e revisione penale ha condannato A.________ a versare a B.________
fr. 10'000.-- a titolo di indennità per torto morale e fr. 410.-- a titolo di
risarcimento danni.

C. 

A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Egli
domanda di essere prosciolto dall'accusa di tentato assassinio e di essere
dichiarato autore colpevole unicamente del reato di tentato inganno nei
confronti dell'autorità, senza aggravante. In via subordinata, A.________
domanda il rinvio della causa alla Corte di appello e revisione penale per
nuovo giudizio. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale.

Diritto:

1. 

Dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente può censurare l'accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 LTF). L'accertamento dei fatti è arbitrario se è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con la fattispecie, si fonda su una
svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Nella procedura dinnanzi al
Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che
travalica quella del divieto d'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1). Una
censura d'arbitrio deve essere motivata in modo chiaro e preciso, conformemente
alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le critiche di natura
appellatoria sono inammissibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4).

2.

2.1. Il ricorrente si duole di un accertamento arbitrario dei fatti e di una
violazione del principio in dubio pro reo in relazione all'accusa di tentato
assassinio. Egli sostiene, in sintesi, di non avere avuto l'intenzione di
uccidere B.________, ma solo di spaventarlo. In particolare, egli non avrebbe
mirato a B.________ ma - a eccezione del primo colpo, che sarebbe partito
accidentalmente - sparato in aria. Inoltre, il movente individuato
dall'autorità cantonale non sussisterebbe (ricorso, pagg. 10 - 51).

Le censure sollevate dal ricorrente sono inammissibili, poiché di natura
appellatoria. Ciò è segnatamente il caso laddove egli contesta la credibilità
di B.________ circa lo svolgimento dei fatti, omettendo tuttavia di
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale
egli, dopo avere riferito di avere sparato il secondo e il terzo colpo in aria,
avrebbe mostrato nella ricostruzione fotografica un'angolazione dell'arma solo
di poco superiore alla perpendicolare del corpo (sentenza, pag. 34).

2.2. Nulla muta alla natura appellatoria delle censure del ricorrente il fatto
che egli invochi a più riprese una violazione del diritto di essere sentito,
senza tuttavia fornire una motivazione specifica al riguardo. Laddove il
ricorrente sostiene che l'autorità cantonale non si sarebbe confrontata con gli
argomenti della difesa relativi al fatto che B.________ avrebbe dichiarato di
avere sentito un quarto colpo mentre già fuggiva, la censura è infondata. Già
la Corte delle assise criminali ha infatti ritenuto che il ricorrente possa
avere sparato, dopo due colpi a vuoto, un quarto colpo (cfr. sentenza di prima
istanza, pag. 131 e seg.). La circostanza che B.________ abbia dichiarato di
avere visto il ricorrente sparare un quarto colpo non era quindi idonea a
metterne in dubbio la credibilità e non necessitava di ulteriore disamina.

3. 

Il ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito e un
accertamento arbitrario dei fatti in relazione al reato di cui all'art. 118
LStr. A suo dire, l'autorità cantonale non si sarebbe confrontata con gli
argomenti addotti dalla difesa durante il dibattimento. Egli sostiene di avere
percepito l'importo di fr. 6'500.-- a copertura delle spese da lui sostenute
per la realizzazione del finto matrimonio tra B.________ e C.________. Di
conseguenza, egli non avrebbe agito a scopo di indebito profitto (ricorso, pag.
51 e seg.).

Il ricorrente non spiega, nel suo memoriale, con quali argomenti l'autorità
inferiore avrebbe omesso di confrontarsi né quali sarebbero le spese da lui
concretamente sostenute. Carente di motivazione, la censura è inammissibile
(art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2).

4. 

Il ricorrente contesta l'espulsione dal territorio svizzero e postula
un'indennità per ingiusta incarcerazione e ripetibili (ricorso, pag. 52 seg.).
Tali domande sono formulate come corollario del postulato proscioglimento;
visto l'esito del ricorso, si può prescindere da un loro esame.

5. 

Per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di
possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la situazione finanziaria
del ricorrente, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giudizio
ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses