Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.232/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_232/2019

Sentenza del 3 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

anticipo spese (rigetto provvisorio dell'opposizione),

ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(14.2019.195).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con reclamo 15 ottobre 2019 A.________ SA ha impugnato la decisione emessa il 7
ottobre 2019 dalla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino nel quadro
dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione promossa dalla B.________
SA (valore di lite fr. 3'651.70).

Mediante sentenza 12 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato tale reclamo irricevibile
per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili pari a
fr. 250.--.

2. 

Con scritto datato 27 dicembre 2019 A.________ SA ha impugnato la predetta
sentenza dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

3.1. In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica
della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4
con rinvii), ma è di natura meramente dilatoria: la ricorrente si limita
infatti a chiedere una proroga per " risolvere le [sue] questioni interne " e
per " poter far fronte in seguito alla esigenza della B.________ SA ".

3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere
pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale
rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali
(art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della
costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma
esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2
LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati
art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. La ricorrente non si prevale infatti di alcuna
lesione di garanzie costituzionali.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini