Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.217/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_217/2019

Sentenza del 5 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano,

Comunione dei comproprietari del Condominio

B.________, 

patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.

Oggetto

anticipo spese (rigetto dell'opposizione),

ricorso contro il decreto emanato il 20 novembre 2019 dalla III Camera civile
del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (13.2019.88).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il 29 ottobre 2019 A.________ ha introdotto un reclamo avverso la decisione 18
ottobre 2019 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la sua
richiesta di rigettare l'opposizione interposta dalla Comunione dei
comproprietari del Condominio B.________ al precetto esecutivo fattole
notificare per l'incasso di fr. 19'000.-- oltre interessi.

Con decreto 20 novembre 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha fissato a A.________ un ultimo termine improrogabile fino al
2 dicembre 2019 per depositare un anticipo di fr. 250.-- in garanzia delle
spese processuali presumibili in relazione al suo reclamo.

2. 

Con ricorso 26 novembre 2019 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al
Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF).

4. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario
con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF)
e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74
cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

4.1. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del
processo è una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata
al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai
sensi dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di
natura giuridica (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale
pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto
anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).

Nel caso concreto il ricorrente nemmeno pretende di non essere in grado di
versare l'anticipo per le spese presunte della procedura di reclamo. Il
predetto requisito per un ricorso immediato al Tribunale federale non risulta
quindi adempiuto.

4.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata
la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale
non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto
tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il
ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei
considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i
suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv.
2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente si limita infatti ad allegare una serie
di circostanze e ad elencare vari atti compiuti da lui o da autorità
giudiziarie di primo e secondo grado, senza prevalersi di alcuna lesione di
diritti costituzionali.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 5 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini