Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.202/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_202/2019

Sentenza del 12 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Confederazione Svizzera, 3003 Berna,

rappresentata dal Tribunale federale svizzero, avenue du Tribunal-Fédéral 29,
1000 Losanna 14,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(14.2019.80).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

La Confederazione Svizzera ha escusso A.A.________ per l'incasso di fr.
4'250.-- oltre interessi e B.A.________ per l'incasso di fr. 200.-- oltre
interessi. Gli escussi hanno interposto opposizione ai precetti esecutivi. Con
decisioni 5 aprile 2019 il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha
accolto le istanze della creditrice procedente e rigettato in via definiva tali
opposizioni.

Mediante sentenza 1° ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua
ricevibilità, il reclamo interposto dai coniugi A.A.________ e B.A.________
avverso la decisione del Giudice di prime cure. La Corte cantonale, dopo aver
dichiarato inammissibili la richiesta di astensione del suo Presidente e la
richiesta di sospensione della causa rispettivamente dell'esecuzione, ha
osservato che le nove sentenze del Tribunale federale prodotte dalla creditrice
procedente costituiscono validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni
per gli importi posti in esecuzione (relativi a spese giudiziarie) e che le
censure dei coniugi A.________ esulano dalla competenza del giudice del
rigetto, rispettivamente dell'autorità giudiziaria superiore.

2. 

Con ricorso 25 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 1° ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Essi hanno chiesto di
richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare
delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i
Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente),
Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal
giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Con lo scritto 25 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato
anche due altre sentenze emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v.
sentenze 5A_854/2019 e 5A_855/2019 pronunciate in data odierna).

4. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt
e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

6. 

Dagli allegati prodotti dai ricorrenti nelle procedure dinanzi al Tribunale
federale emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019
l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in
favore di A.A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha
limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più
esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di
qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in
via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato
avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC).

Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del
ricorso qui all'esame, ossia il 25 ottobre 2019, A.A.________ avesse (ancora)
la capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato
che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di
seguito.

7. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario
con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF)
e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74
cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. combinati art. 114 e 75
cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione del Giudice di pace supplente o
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento danni per
lesione della personalità e torto morale).

7.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata
la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale
non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto
tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il
ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei
considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i
suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nell'impugnativa i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie
costituzionali (art. 6, 8, 29 cpv. 2, 29a e 30 cpv. 1 Cost.), ma le loro
censure - generiche, prive di un serio confronto con i considerandi
dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione - non soddisfano le
severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.

8. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La
richiesta di richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini