Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.189/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_189/2019

Sentenza del 21 ottobre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

gratuito patrocinio (rigetto provvisorio dell'opposizione),

ricorso contro il decreto emanato il 3 settembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(14.2019.161).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decisione 20 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Blenio ha rigettato in
via provvisoria (per l'importo di fr. 5'059.65) l'opposizione interposta da
A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________.

Mediante reclamo 29 agosto 2019 A.________ ha impugnato tale decisione,
chiedendo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto 3
settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto tale istanza. La Corte cantonale ha in particolare
osservato che A.________ non ha dimostrato di essere sprovvisto dei mezzi
finanziari necessari (art. 117 lett. a CPC [RS 272]) ed in ogni modo il suo
reclamo appare d'acchito destituito di probabilità di successo (art. 117 lett.
b CPC) : l'attestato di carenza di beni ed il contratto di compravendita di
un'autovettura prodotti dal creditore costituiscono infatti validi titoli di
rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione (art. 82
cpv. 1 LEF) ed il debitore non ha reso verosimile alcuna eccezione nel senso
dell'art. 82 cpv. 2 LEF.

2. 

Con scritto 24 settembre 2019 (poi completato in data 30 settembre 2019)
A.________ ha impugnato il decreto 3 settembre 2019 dinanzi al Tribunale
federale, chiedendo di designare un patrocinatore d'ufficio e di condurre la
procedura in tedesco.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del
ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

4. 

La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione
incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via di impugnazione di decisioni
incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 137 III
261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di rigetto
provvisorio dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di
fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un
ricorso in materia civile. Ne segue che il decreto impugnato è unicamente
suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg.
LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica
della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili,
ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2
LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati
art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna
lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con il
decreto impugnato.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art.
117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Quanto all'istanza del ricorrente di nominargli un patrocinatore (anche) per la
procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2
LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole
dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente
aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo
rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25
giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).

Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini