Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.177/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_177/2019

Sentenza del 25 settembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio

B.________,

patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,

opponente.

Oggetto

assegnazione di un termine (rigetto dell'opposizione),

ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2019

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (13.2019.33).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

A.________ ha escusso la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________
per l'incasso di fr. 19'000.-- oltre interessi. L'escussa ha interposto
opposizione al precetto esecutivo.

Con istanza 4 marzo 2019 A.________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione per
l'importo di fr. 6'056.--. Con ordinanza 3 aprile 2019 il Pretore del Distretto
di Lugano ha assegnato all'escussa un termine di 20 giorni per presentare
eventuali osservazioni scritte. A.________ ha inoltrato reclamo contro tale
ordinanza. Con sentenza 11 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile tale rimedio poiché
redatto in lingua tedesca (v. art. 129 CPC [RS 272]), senza previamente
assegnare un termine per procedere alla traduzione in italiano, dato che
A.________ era già stato più volte reso attento di questa esigenza. La Corte
cantonale ha inoltre precisato che, in ogni modo, il reclamo era pure
infondato.

2. 

Con ricorso 16 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale
dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, per quanto è dato di comprendere, di
ordinare alle autorità ticinesi di emanare rapidamente una decisione di rigetto
dell'opposizione.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF).

4. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario
con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF)
e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74
cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

4.1. La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una
decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale ai sensi
dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1),
suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi
della lett. b non entra in linea di conto nella presente fattispecie).

Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio
impugnato, non spende una parola per dimostrare che la condizione posta dai
combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbe in concreto soddisfatta. La
possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non
ulteriormente riparabile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2) non risulta in modo
manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa (v. DTF
138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).

4.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata
la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale
non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto
tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il
ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei
considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i
suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv.
2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna
lesione di diritti costituzionali e non si confronta minimamente con la
sentenza impugnata.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 25 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini