Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.171/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_171/2019

Sentenza del 22 ottobre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (14.2019.32).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decisione 9 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso interposto da A.________ contro la revoca del suo permesso
di dimora UE/AELS, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e ha posto
fr. 500.-- di spese processuali a carico della ricorrente. Il ricorso in
materia di diritto pubblico presentato da A.________ al Tribunale federale
avverso tale decisione è stato respinto in data 12 giugno 2018.

2. 

In accoglimento dell'istanza 14 novembre 2018 dello Stato del Cantone Ticino,
med iante decisione 29 gennaio 2019 il Giudice di pace di Balerna ha rigettato
in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo
notificatole il 2 novembre 2018 dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per
l'incasso di fr. 500.--.

Con sentenza 2 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui l'escussa ha
chiesto di riformare la decisione del Giudice di pace nel senso di respingere
l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione e di concederle il condono
delle spese processuali fissate dal Tribunale cantonale amministrativo. La
Corte cantonale ha spiegato che la decisione 9 gennaio 2017, cresciuta in
giudicato, giustifica senz'altro il rigetto definitivo dell'opposizione ai
sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 500.-- e che il
giudice del rigetto non è competente né per riesaminare tale decisione né per
concedere il condono delle spese processuali stabilite in essa.

3. 

Mediante ricorso datato 2 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza
cantonale 2 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare
tale giudizio, di concederle il condono delle spese processuali oggetto della
procedura esecutiva " stante le condizioni economiche precarie in cui versa la
ricorrente " e di sospendere la procedura esecutiva " in attesa del ripristino
del domicilio legale in Svizzera ". A.________ ha anche chiesto di essere posta
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Non sono state chieste determinazioni.

4. 

Nel gravame all'esame, la ricorrente afferma di non aver più, dal 22 luglio
2018, un " domicilio legale in Svizzera " e chiede, in ossequio agli art. 5, 9
e 30 cpv. 2 Cost., di s ospendere la procedura esecutiva, " carente di un
presupposto necessario ", fino al " ripristino " di tale domicilio.

L'obiezione relativa al foro d'esecuzione (v. art. 46 segg. e 84 cpv. 1 LEF) è
tuttavia, in ogni modo, tardiva, dato che la ricorrente non ha impugnato il
precetto esecutivo (notificatole il 2 novembre 2018, quindi già dopo l'asserita
perdita del " domicilio legale in Svizzera ") mediante ricorso all'autorità di
vigilanza giusta l'art. 17 LEF per contestare la competenza dell'ufficio di
esecuzione (v. DTF 112 III 9 consid. 2; v. anche DTF 136 III 373 consid. 2 e 3;
sentenza 5A_333/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.2, in SJ 2017 I pag. 469). La
richiesta di sospensione risulta quindi inammissibile.

5. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non
concerne, contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale
federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato
sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti
costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid.
1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver erroneamente ritenuto che
il giudice del rigetto non fosse competente per riesaminare la reiezione della
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nella decisione 9 gennaio 2017
del Tribunale cantonale amministrativo e per concedere il condono delle spese
processuali fissate in tale decisione, nonché di aver violato le sue garanzie
procedurali generali ed il suo diritto al gratuito patrocinio ed al condono.
Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione degli art. 81 LEF, 63
cpv. 1 PA [RS 172.021] e 112 cpv. 1 CPC [RS 272], il suo ricorso risulta
tuttavia di primo acchito inammissibile, dato che non si tratta di diritti
costituzionali. Nella misura in cui ella si duole della lesione degli art. 5,
9, 29, 29 a, 30, 35 e 36 Cost., degli art. 6, 13 e 17 CEDU, nonché degli art. 2
e 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16
dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2), le sue critiche - generiche ed
apodittiche - non soddisfano invece le esigenze di motivazione dei combinati
art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. 

6. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria della
ricorrente diventa perciò priva di oggetto.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini