Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.164/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_164/2019

Sentenza del 23 settembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Laura Cansani,

opponente.

Oggetto

spese processuali e ripetibili (modifica del contributo

di mantenimento),

ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2019

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2019.20).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decreto 25 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato
dal ruolo, per desistenza, la procedura introdotta da A.________ nei confronti
di B.________ per ottenere l'immediata riduzione del contributo di mantenimento
in favore del figlio C.________ a fr. 100.-- mensili (invece dei fr. 950.--
mensili decisi in una transazione giudiziale del 27 settembre 2011). Il Pretore
ha posto le spese processuali di complessivi fr. 1'000.-- e le ripetibili di
fr. 2'500.-- a carico di A.________.

Con sentenza 3 luglio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui A.________ ha chiesto che le
spese giudiziarie di prima istanza a suo carico siano ridotte a complessivi fr.
300.--. Per la Corte cantonale, le spese processuali e le ripetibili risultano
adeguate alla luce sia del valore litigioso della causa in quella sede (fr.
85'000.--) sia degli atti di procedura compiuti dal Pretore (prima che la
causa, già in pendenza di istruttoria, finisse prematuramente per la desistenza
dell'attore), rispettivamente delle spese sostenute dalla controparte. La Corte
cantonale ha messo a carico di A.________ fr. 500.-- di spese processuali di
seconda istanza.

2. 

Con " reclamo " 14 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale
dinanzi al Tribunale federale, ribadendo che l'importo massimo che egli può
versare " per il lavoro (mal) eseguito è di CHF 300/400 ". Subordinatamente
egli chiede " di pagare rate di CHF 50 mensili senza però alcun interesse
debitore ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso pari a fr. 3'500.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; v. DTF 144 III 164
consid. 1) che non raggiunge quindi la soglia fissata all'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF per un ricorso in materia civile. Il rimedio inoltre non concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale
federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato
sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti
costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid.
1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv.
2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna
lesione di diritti costituzionali, limitandosi a rievocare vicissitudini ed a
formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte,
nonché a discutere questioni che esulano dall'oggetto dell'impugnata sentenza.

4. 

La richiesta di poter pagare mediante rate le spese processuali e ripetibili
fissate dalle istanze inferiori non rientra nella competenza del Tribunale
federale.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art.
117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini