Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.150/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_150/2019

Sentenza del 12 agosto 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Confederazione Svizzera,

2. Stato del Cantone Ticino,

rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino,

opponenti.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino

(14.2019.126/127/128/129/130/131).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con sei decisioni 14 giugno 2019 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa
ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte da A.________ ai
precetti esecutivi fattigli notificare dalla Confederazione Svizzera e dallo
Stato del Cantone Ticino per l'incasso di attestati di carenza di beni per fr.
88.55, fr. 244.30, fr. 223.45 (imposta federale diretta 2011/2013/2014),
rispettivamente fr. 188.--, fr. 1'059.20 e fr. 706.40 (imposta cantonale 2011/
2013/2014).

Mediante sentenza 5 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo
presentato da A.________ avverso le decisioni di prima istanza, poiché in
sostanza insufficientemente motivato.

2. 

Con allegato 30 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale
dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di conferire effetto sospensivo
al suo rimedio (segnatamente alla luce del pignoramento asseritamente previsto
per il 29 agosto 2019) e di assegnargli un avvocato per la procedura federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del
ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

4. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale
federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato
sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti
costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid.
1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio qui discusso le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e
106 cpv. 2 LTF non sono soddisfatte: il ricorrente si lamenta in sostanza del
modo di procedere dell'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino e
dell'Ufficio di esecuzione di Acquarossa, ma non invoca alcun diritto
costituzionale che sarebbe stato violato dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art.
117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la domanda di effetto
sospensivo diviene priva d'oggetto.

Quanto all'istanza del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la
procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2
LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole
dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente
aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo
rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25
giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).

Nella presente fattispecie si può tuttavia rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 agosto 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini