Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.133/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_133/2019

Sentenza del 9 luglio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Città di Zurigo,

2. Cantone Zurigo,

opponenti.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.73).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Mediante due decisioni 18 marzo 2019 il Giudice di pace del Circolo della
Navegna ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte da A.________
ai precetti esecutivi fattigli notificare dalla Città di Zurigo e dal Cantone
Zurigo per l'incasso di fr. 535.-- rispettivamente fr. 1'600.--.

Con sentenza 27 maggio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________
avverso le decisioni di prima istanza. I Giudici cantonali hanno segnatamente
osservato che l'escusso, pur facendo valere che " un'opposizione può essere
rigettata in via definitiva solo se non è più invocabile alcun rimedio
giuridico ", non aveva allegato né tantomeno dimostrato di aver impugnato con
successo i titoli di rigetto definitivo delle opposizioni prodotti dai
creditori procedenti (ossia una sentenza del Bezirksgericht di Zurigo del 22
febbraio 2017 ed una sentenza dell'Obergericht di Zurigo del 31 ottobre 2017
che ha respinto il ricorso avverso la prima).

2. 

Con ricorso 5 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi
al Tribunale federale, chiedendo di rinviare l'incarto al Tribunale d'appello
per nuovo giudizio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non
concerne, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale
federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato
sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti
costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid.
1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio qui discusso il ricorrente sostiene, per quanto sia dato di
comprendere, che la richiesta di rigetto definitivo delle opposizioni non
poteva essere accolta poiché egli aveva introdotto un reclamo ai sensi
dell'art. 121 CPC dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono
tuttavia soddisfatte: il ricorrente non invoca infatti alcun diritto
costituzionale che sarebbe stato violato dall'autorità inferiore.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art.
117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Nel presente caso si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66
cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria diventa perciò
priva d'oggetto. Non vi è motivo di assegnare né spese ripetibili né un'"
indennità a carico del firmatario ".

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini