Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.963/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_963/2019

Sentenza del 9 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, Bovey,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, 6932
Breganzona.

Oggetto

perizia psichiatrica,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2019

dal Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (9.2019.41).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nel quadro della verifica della proporzionalità della misura di protezione
istituita nei confronti di A.________ (ossia una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC), con decisione 4
dicembre 2018 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha incaricato
il Servizio psico-sociale di Lugano di allestire una perizia psichiatrica
dell'interessato.

2. 

Mediante sentenza 24 ottobre 2019 il Vicepresidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il
reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione dell'autorità di
protezione, osservando che tale decisione incidentale non può arrecare un
pregiudizio irreparabile e che l'interessato non lo ha comunque preteso.

Secondo il Giudice cantonale, il reclamo sarebbe poi in ogni modo infondato. Il
cambiamento importante della situazione patrimoniale di A.________, risultante
disporre di averi patrimoniali di cui né il curatore né l'autorità di
protezione erano a conoscenza, la procedura di vendita all'asta prevista per
tali averi (posti sotto sequestro conservativo a seguito di un procedimento
penale) ed un certificato medico 19 ottobre 2017 attestante una capacità
parziale dell'interessato a determinarsi nell'ambito di procedure giudiziarie
che lo concernono giustificano infatti la verifica dell'eventuale necessità di
modificare la misura di protezione (v. art. 414 e 415 cpv. 3 CC). Il Giudice
cantonale ha inoltre osservato che l'autorità di protezione, in virtù del
principio inquisitorio illimitato, non era tenuta a coinvolgere l'interessato
nelle scelte istruttorie (ossia nella designazione del perito e nella
formulazione dei quesiti peritali) e che essa non è stata influenzata da
un'indebita ingerenza della direttrice della Divisione della giustizia del
Cantone Ticino. 

3. 

Con ricorso 27 novembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale
dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previa concessione dell'effetto
sospensivo, di annullarla e riformarla nel senso che la perizia psichiatrica
sia eseguita da un medico psichiatra che goda della fiducia del ricorrente.
Quest'ultimo ha anche postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale.

Non sono state chieste determinazioni.

4.

4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima
leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364
consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di
diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe:
il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con
un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4).

Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni
indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con
ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena
l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

4.2. Nel gravame all'esame il ricorrente si duole del suo mancato
coinvolgimento nella scelta del perito e nella formulazione dei quesiti
peritali e dell'ingerenza concessa alla direttrice della Divisione della
giustizia del Cantone Ticino nel contestato conferimento del mandato di
valutazione, lamentando la violazione degli art. 388 cpv. 2 CC e 29 cpv. 1 e 2
Cost. e del principio della separazione dei poteri. Così facendo, tuttavia,
egli si limita a criticare l'argomentazione sussidiaria (di infondatezza del
reclamo) sviluppata dal Giudice cantonale ed omette di confrontarsi con la
motivazione principale (di irricevibilità del reclamo) contenuta nell'impugnato
giudizio.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con
l'evasione del rimedio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva
d'oggetto.

La concessione della postulata assistenza giudiziaria non entra in linea di
conto, posto che il gravame appariva sin dall'inizio manifestamente privo di
possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono
quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di
Lugano e al Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 9 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini