Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.960/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_960/2019

Sentenza del 9 aprile 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Escher, Giudice presidente,

Marazzi, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________,

patrocinata dagli avv. Patrizia Casoni Delcò e

Christopher Jackson.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.61).

Fatti:

A. 

In data 6 dicembre 2018 e 19 giugno 2019, B.________ ha chiesto all'Ufficio di
esecuzione di Lugano (di seguito: UE) il proseguimento di due esecuzioni
promosse nei confronti di A.________ per l'incasso di rispettivamente fr.
138'550.25 e fr. 13'880.--, entrambe oltre interessi. Dando seguito alle
richieste, l'UE ha pignorato in data 9 luglio 2019 i certificati azionari dal
n. 1 al n. 600, di nominali fr. 1'000.-- l'uno, relativi all'Immobiliare
C.________SA, già depositati presso la Pretura del Distretto di Lugano,
stimando il loro valore in fr. 6 milioni. Il relativo verbale porta la data del
9 agosto 2019.

B. 

A.________ ha adito, con ricorso 20 agosto 2019, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza (di seguito: Tribunale di appello), chiedendo di annullare il verbale
di sequestro e di ordinare all'organo esecutivo che in luogo dei certificati
azionari sia pignorata la sua quota di comproprietà di 1/2 del fondo n. 256 RFD
di Y.________. In subordine, ha chiesto di limitare il pignoramento a 500
azioni dell'Immobiliare C.________SA, liberando le restanti in favore della
legittima titolare D.________.

Con la qui impugnata sentenza 11 novembre 2019, il Tribunale di appello, in
parziale accoglimento del gravame, ha riformato la decisione dell'UE limitando
il pignoramento ai certificati azionari relativi a 200 azioni dell'Immobiliare
C.________SA di proprietà di A.________.

C. 

Con ricorso in materia civile 25 novembre 2019, A.________ (di seguito:
ricorrente) impugna la sentenza cantonale, postulando l'annullamento della
stessa così come del verbale di pignoramento dell'UE e chiedendo "il
pignoramento della quota B di 1/2 del fmn 256 RFD Y.________, di [sua]
proprietà".

Con decreto presidenziale 6 dicembre 2019, al gravame è stato concesso
l'effetto sospensivo nel senso che la realizzazione dei beni pignorati è stata
sospesa durante la procedura avanti al Tribunale federale. Non sono state
chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a
ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di
vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque
in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF
133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in
materia civile appare pertanto ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei
motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della
sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III
115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo
preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

2. 

Contestata è la scelta dell'UE di pignorare non già la parte di comproprietà
dell'immobile proposto dal ricorrente, bensì la sua partecipazione azionaria in
una società anonima immobiliare.

2.1. Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, riguardo ai beni da
pignorare la LEF prevede un preciso ordine gerarchico: in prima battuta vanno
pignorati i beni mobili; in seconda battuta quelli immobili, a condizione che
quelli mobili non siano sufficienti; infine, i beni sequestrati, i beni che a
detta del debitore appartengono a terzi ed i beni rivendicati da terzi (art. 95
cpv. 1, 2 e 3 LEF; DTF 117 III 61 consid. 2; 134 III 122 consid. 4.1; sentenza
5A_60/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.1). Prima dei beni rivendicati da terzi
può essere pignorata la parte dei diritti del debitore in una comunione, ma
solo in mancanza di altri beni sufficienti, redditi compresi (art. 3
dell'ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione [ODiC; RS 281.41]; PIERRE-ROBERT
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 927;
Jaeger/Walder/ Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5a ed.
2006, n. 20 ad art. 95 LEF; Thomas Winkler, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a
ed. 2017, n. 19 ad art. 95 LEF). L'ufficiale può scostarsi da questo ordine se
le circostanze lo giustificano oppure se creditore e debitore si accordano per
chiederlo (art. 95 cpv. 4 bis LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 22 n. 40 segg.; Winkler,
op. cit., n. 2 e 27 segg. ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata
dall'ufficiale deve comunque tutelare a sufficienza gli interessi del creditore
(art. 95 cpv. 5 LEF), che prevalgono su quelli del debitore (sentenza 5A_887/
2014 del 14 luglio 2015 consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull, op. cit., n. 24 ad
art. 95 LEF; Winkler, op. cit., n. 32 ad art. 95 LEF), a meno che questi ultimi
non siano chiaramente preponderanti (Bénédict Foëx, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 68 ad
art. 95 LEF). 

Nell'applicazione delle norme di legge qui discusse, il giudice dispone di un
ampio margine di apprezzamento (sentenza 5A_5/2013 del 18 febbraio 2013 consid.
4.1; Winkler, op. cit., n. 2 ad art. 95 LEF). Il Tribunale federale non
sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell'autorità precedente, bensì
si limita a verificare se quest'ultima abbia fatto uso manifestamente errato
del proprio apprezzamento: ciò si verifica in particolare quando essa abbia
preso in considerazione fattori di giudizio che non avrebbero dovuto giocare
alcun ruolo oppure se, al contrario, abbia omesso di considerare fattori
rilevanti, infine quando il giudizio impugnato conduca ad un esito
manifestamente iniquo o ingiusto (DTF 142 III 612 consid. 4.5; 142 III 617
consid. 3.2.5).

2.2. Il Tribunale di appello ha in primo luogo rilevato che il pignoramento
impugnato non ha per oggetto un fondo, bensì dei certificati azionari, vale a
dire dei beni mobili per legge da pignorare prima di beni immobili ( supra
 consid. 2.1). Il ricorrente nulla eccepisce in proposito, sicché appare
superfluo attardarvisi oltre.

Riguardo alla questione di sapere se le circostanze del caso giustificassero,
in applicazione dell'art. 95 cpv. 4 bis LEF, di scostarsi dall'ordine legale di
pignoramento, il Tribunale di appello ha precisato che nel caso di specie non
sussistono le condizioni che avevano portato il Tribunale federale, in una
sentenza del 14 marzo 1987 ( rec te : sentenza B.47/1987 del 14 maggio 1987
consid. 2, menzionata in DTF 115 III 45 consid. 3a) a preferire il pignoramento
di una casa di vacanza in luogo delle azioni di una società anonima, già perché
nel presente caso la società anonima è proprietaria di un immobile commerciale
e non dell'abitazione primaria del debitore. Peraltro, ha rammentato il
Tribunale di appello, il debitore qui ricorrente non ha evocato alcun reddito
ricavato dall'Immobiliare C.________SA, né ha reso verosimili i danni che gli
potrebbero derivare da una realizzazione dei certificati azionari a suo nome,
ritenuto inoltre che la vendita delle sue azioni comporterebbe unicamente la
sua sostituzione con l'aggiudicatario, senza carico per lui derivante dai
debiti ipotecari, che continuerebbero a gravare sulla società anonima e non su
di lui personalmente. Inoltre, ha rilevato il Tribunale di appello, la
realizzazione forzata di quote di comproprietà è disagevole e comporta tempi
d'attesa ben più lunghi prima che la creditrice escutente veda soddisfatto il
proprio credito. Gli ulteriori immobili di proprietà del ricorrente escusso,
infine, non hanno un valore sufficiente per coprire i crediti posti in
esecuzione o sono situati all'estero. Il Tribunale di appello ne ha dedotto che
a ragione l'UE non aveva derogato all'ordine di pignoramento legale (art. 95
cpv. 1-3 LEF). 

2.3. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto (con implicito
riferimento all'art. 95 LEF) realizzata mediante abuso ed eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento da parte dell'UE e del Tribunale di
appello. Le circostanze che adduce - mescolando censure in fatto e in diritto -
a suffragio del preteso grave e irreparabile danno che gli si prospetta,
tuttavia, non convincono.

2.3.1. Che il bene immobiliare a reddito di proprietà dell'Immobiliare
C.________SA abbia lo scopo di garantire all'azionista di maggioranza una
serena quiescenza, è possibile. Le finalità meramente soggettive perseguite
dall'investitore, tuttavia, sono del tutto indifferenti nella circostanza,
posto peraltro che esse vanno contrapposte all'interesse della creditrice
escutente (di principio preminente) ad una rapida soddisfazione delle proprie
pretese. L'obiezione è manifestamente infondata.

2.3.2. L'onere ipotecario evocato grava la società anonima e non il ricorrente
personalmente. Lo ha ricordato il Tribunale di appello ( supra consid. 2.2),
senza essere contraddetto dal ricorrente. La censura si esaurisce pertanto in
una ripetizione di quanto affermato in sede cantonale, e va dichiarata
inammissibile.

2.3.3. Il ricorrente adduce poi, quale grave danno, la perdita della posizione
di azionista di maggioranza dell'Immobiliare C.________SA, che gli garantisce
un influsso determinante sulle decisioni aziendali e, di riflesso, la garanzia
di avere un investimento sicuro per il suo pensionamento. L'argomento è nuovo:
esso non emerge dalla decisione impugnata, né il ricorrente afferma di averlo
già tematizzato, e ancor meno indica dove e quando. Esso è d'acchito
inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Abbondanzialmente, si rileva che - dato il
numero totale di azioni (600) - nell'eventualità in cui ad acquisire le 200
azioni pignorate (rispettivamente i relativi certificati azionari) fosse la
detentrice delle 100 azioni già oggi non in mano al ricorrente, alla peggio
verrebbe a crearsi una situazione di patta. Prospettare una perdita di
controllo a seguito della vendita di 200 azioni è allora speculativo; a maggior
ragione speculativo è paventare un conseguente peggioramento delle prospettive
pensionistiche del ricorrente, peraltro - come già rilevato - indifferenti nel
presente contesto.

2.3.4. Il ricorrente assevera poi che una messa all'asta delle azioni
dell'Immobiliare C.________SA di sua proprietà richiederebbe tempo e porrebbe
delle difficoltà agli interessati, confrontati probabilmente con la necessità
di fare allestire una perizia. Anche questi argomenti appaiono nuovi, e come
tali inammissibili. Comunque, le eventuali difficoltà di potenziali acquirenti
non sono una preoccupazione del ricorrente. Inoltre, è puramente speculativo
dedurre da tali possibili difficoltà che le azioni saranno giocoforza svendute.

2.3.5. Il ricorrente torna poi sulla possibilità di realizzare la sua parte di
comproprietà del fondo di Y.________, di cui pone in evidenza l'elevato valore
di stima per rapporto al debito ipotecario, per cui il valore della propria
quota parte coprirebbe ampiamente il debito posto in esecuzione. Tuttavia, egli
si limita a evocare gli argomenti portati dal Tribunale di appello contro tale
variante, in particolare i lunghi tempi da prevedere, senza discuterli
minimamente. Comunque sia, affermando che il fondo di Y.________ è "facilmente
e velocemente peritabile" e in ottime condizioni, il ricorrente non si
confronta veramente con l'argomento ritenuto dai Giudici di appello, secondo i
quali la realizzazione di quote di comproprietà è di principio disagevole; in
particolare, non gli riesce di dimostrare che il criterio addotto dal Tribunale
di appello non avrebbe dovuto giocare alcun ruolo. Peraltro, gli argomenti
addotti dal Tribunale di appello sono nel caso di specie di particolare peso
già per il fatto che - come ha cura di precisare il ricorrente medesimo - il
fondo di Y.________ consiste in quella che fu l'abitazione famigliare ora
abitata dalla ex moglie escutente, ciò che acuisce di molto il pericolo di una
procedura complessa e di lunga durata. Nella ridotta misura in cui sia
ricevibile, la censura si rivela manifestamente infondata.

2.3.6. Infine, riguardo alle ulteriori proprietà immobiliari suscettibili di
essere pignorate in vece delle azioni dell'Immobiliare C.________SA senza
pregiudizio per la creditrice escutente, il ricorrente ribadisce l'esistenza di
altri beni immobili: i fondi n. 450 RFD di X.________ e n. 206 RFD di
Z.________, che insieme offrono un saldo favorevole (fra stima e debito
ipotecario) di fr. 245'000.--, sufficiente per coprire il debito in esecuzione.
Preliminarmente sia constatato che in sede di conclusioni, il ricorrente non ha
chiesto, quale alternativa al pignoramento ordinato, il pignoramento e la
realizzazione dei predetti beni immobili. È allora legittimo porsi la domanda
se la presente censura sia compatibile con le conclusioni. Anche una risposta
affermativa, fondata sul fatto che le conclusioni vanno interpretate, secondo
il principio dell'affidamento, anche alla luce della motivazione (sentenza
4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2, non pubblicato in DTF 138 III 425;
Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 18 ad art.
42 LTF), comunque, non muta l'esito dell'esame. Alla constatazione dei Giudici
cantonali, secondo la quale gli immobili citati "non raggiungono un valore di
copertura sufficiente", il ricorrente si limita infatti a contrapporre
l'apodittica affermazione contraria riportata sopra, senza spiegare come e
sulla base di quali accertamenti egli giunga a tale conclusione. È dubbio che,
esprimendosi in tali termini, egli formuli una censura di arbitrario
accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) conforme alle esigenze di legge (art. 106
cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2). Nella ridotta misura in cui la censura risulti
ammissibile, essa appare pertanto manifestamente infondata.

2.4. Considerato quanto precede, la decisione del Tribunale di appello - che
conferma la correttezza del modo di procedere dell'UE - di non dipartirsi
dall'ordine legale di pignoramento previsto all'art. 95 LEF, poiché non in
presenza di una situazione che permetta un'eccezione, si rivela conforme al
diritto e va confermata.

3. 

Il ricorso va pertanto respinto nella ridotta misura della sua ricevibilità. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute
ripetibili alla creditrice escutente, che non è stata invitata a presentare
osservazioni nel merito e che si è vanamente opposta al conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario). 

 

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 9 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini