Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.885/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://11-12-2019-5A_885-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1909 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_885/2019

Sentenza dell'11 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Escher, Giudice presidente,

Marazzi, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

dichiarazione di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2019

dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei
Grigioni (KSK 19 67).

Fatti:

A.

Su istanza della B.________, in data 8 agosto 2019 il Presidente del Tribunale
regionale Moesa, in qualità di giudice unico, ha pronunciato il fallimento
della A.________ SA di X.________, con effetto dallo stesso giorno, ore 09.15.

B. 

Con la qui impugnata sentenza 26 settembre 2019, la Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il reclamo
inoltrato dalla A.________ SA in data 23 agosto 2019. Il Tribunale cantonale ha
c onfermato il fallimento con effetto a decorrere dall'8 agosto 2019.

C. 

Contro la pronuncia cantonale, la A.________ SA (qui di seguito: ricorrente) ha
in data 5 novembre 2019 inoltrato ricorso in materia civile, chiedendo
l'annullamento della dichiarazione di fallimento.

Con decreto 21 novembre 2019, la Giudice presidente della Corte competente ha
vietato l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur
mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale
provvedimento conservativo già adottato.

Sono stati acquisiti gli atti cantonali, ma non è stata chiesta alcuna
determinazione nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità di ultima istanza del
Cantone Grigioni (art. 75 cpv. 1 LTF), costituisce una decisione finale (art.
90 LTF) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore
litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 133 III 687 consid. 1.2). Inoltrato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una ricorrente che ha già partecipato
al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF),
uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il presente gravame si
rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei
motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della
sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III
115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo
preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

2.

2.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF, l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (n. 2) o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3).

Questi fatti nuovi (veri nova), esaustivamente enumerati, possono condurre
all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore
renda verosimile la sua solvibilità (sentenza 5A_529/2008 del 25 settembre 2008
consid. 3.1; v. anche sentenza 5A_810/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 1.1).
Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per
l'annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal
proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (sentenze 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid.
3.1 con rinvii; 5A_529/2008 cit. loc. cit.). La ratio legis dell'art. 174 LEF è
infatti quella di evitare il fallimento quando l'azienda del debitore sembra
capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente
appare passeggera (sentenza 5A_386/2010 del 12 aprile 2011 consid. 2, con
rinvio a JÜRGEN BRÖNNIMANN, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, in Recht und Rechtsdurchsetzung,
Festschrift für Hans Ulrich Walder zum 65. Geburtstag, 1994, pag. 433 segg., in
particolare pag. 446-447).

2.2. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la
sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone di mezzi
liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza 5A_251/2018
cit. loc. cit. con rinvii).

2.3. Il linea di principio, si rivela insolvente il debitore che, ad esempio,
lascia accumularsi le comminatorie di fallimento, solleva sistematicamente
opposizione contro i precetti esecutivi e non paga nemmeno importi irrisori.
Mere difficoltà passeggere di pagamento, per contro, non fanno apparire
insolvente il debitore, a meno che faccia difetto un qualsiasi indizio di peso
in favore della prospettiva di un miglioramento della sua situazione economica
e che la sua illiquidità appaia di durata indeterminata. L'apprezzamento della
solvibilità del debitore si basa su un'impressione generale fondata sulle sue
abitudini di pagamento. Al fine di rendere verosimile la propria solvibilità,
il debitore deve stabilire che non è pendente alcuna domanda di fallimento in
una procedura esecutiva ordinaria o cambiaria, né alcuna esecuzione attivamente
in corso (sentenza 5A_118/2012 del 20 aprile 2012 consid. 3.1 con numerosi
rimandi).

3.

Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha accertato che con scritto 20 agosto 2019
la creditrice procedente ha rinunciato all'esecuzione del fallimento, dando
atto che il primo requisito per l'annullamento della dichiarazione di
fallimento è adempito (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).

L'autorità precedente, previa precisa esposizione dei criteri sviluppati dalla
giurisprudenza, ha per contro negato che la ricorrente abbia reso verosimile la
propria solvibilità. A fronte degli argomenti da essa sollevati (fatturato
attorno a fr. 1,2-1,4 milioni, anche per l'anno in corso; attività commerciale
"fiorente e del tutto ordinata "; utile di fr. 173'113.-- per il 2017 e
comunque positivo anche per il 2018; lavori in corso per almeno fr. 674'763.45
e fatture già emesse per fr. 544'998.26; infine, la conclusio ne con un
creditore importante di "un piano di rientro perfettamente rispettato"), il
Tribunale cantonale ha posto in primo luogo in evidenza l'elevato numero e
valore delle esecuzioni pendenti (circa 50 per un importo totale di circa fr.
250'000.--), il fatto che delle 85 esecuzioni avviate contro la ricorrente dal
2014, ben 48 erano successive al gennaio 2018 e 13 addirittura successive al
maggio 2019; peraltro, di quelle avviate antecedentemente al maggio 2019, erano
rimaste insolute le esecuzioni avviate da creditori che non possono per legge
proseguire l'esecuzione in via di fallimento. Ha inoltre rilevato che l'utile
annuo realizzato nel 2017 e prospettato per l'anno corrente non sarebbe
comunque sufficiente per coprire i debiti ad oggi esistenti, tant'è che negli
ultimi cinque anni la ricorrente avrebbe saldato debiti posti in esecuzione per
un importo totale di soli fr. 100'000.-- pur vantando utili annuali sempre
eccedenti fr. 100'000.--, mentre i documenti qualificati come " distinte lavori
in corso 2019" sarebbero mere offerte e quindi semplici dichiarazioni della
debitrice, inadatte a fornire un riscontro oggettivo circa la sua solvibilità.
Il Tribunale cantonale ne ha dedotto che la ricorrente non aveva " saputo
dimostrare di disporre di mezzi liquidi o ricavi sufficienti per far fronte ai
debiti esigibili ", e che di conseguenza la sua capacità di sopravvivenza
economica poteva essere a priori esclusa.

4.

Dinnanzi al Tribunale federale, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art.
174 cpv. 2 LEF e dell'art. 9 Cost. ("abuso nella valutazione delle prove" e
abuso del potere di apprezzamento).

Sapere se un giudice abbia adottato il giusto grado di prova richiesto dal
diritto federale - nel caso concreto, la verosimiglianza - è questione di
diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nel quadro delle
censure sollevate (art. 106 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.2). Per contro,
decidere se il debitore abbia reso verosimile la propria solvibilità - dunque
se il grado di prova esatto dal diritto federale sia soddisfatto - è invece
questione di fatto (DTF 130 III 321 consid. 5; in tema di fallimento v.
sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3.1 con rinvii, in SJ 2016 I
101); il ricorrente che intende impugnare la decisione cantonale su questo
punto deve dunque presentare una motivazione fondata sull'art. 9 Cost. che
soddisfi le esigenze poste all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.3; v.
sentenza 5A_175/2015 cit. loc. cit).

4.1. In ingresso la ricorrente esprime l'assunto - peraltro corretto (v. supra
 consid. 2.1) - secondo il quale per l'annullamento della dichiarazione di
fallimento la giurisprudenza considera sufficiente che la solvibilità del
fallito sia più probabile della sua insolvibilità Critica indi l'apprezzamento
che la Corte cantonale ha fatto dei dati emergenti dal registro delle
esecuzioni, rimproverandole di aver omesso di considerare elementi importanti,
e ribadisce in particolare la propria cifra d'affari.

A valere quali elementi importanti che sarebbero stati omessi dal Tribunale
cantonale, la ricorrente si limita a menzionare un diverso (maggiore, peraltro)
importo complessivo relativo alle procedure esecutive in corso (oltre fr.
300'000.--), un debito estinto (di importo inferiore a fr. 10'000.--),
l'avvenuta rinuncia all'esecuzione del fallimento dichiarata dalla creditrice
procedente e la dilazione di pagamento pattuita con la Cassa di compensazione
dei Grigioni. Da quanto precede, peraltro, essa non deduce alcuna precisa
conclusione. Ora, l'estinzione di un debito di meno di fr. 10'000.-- è di
importanza limitata a fronte dell'ammontare delle esecuzioni in corso. Questo
fatto, inoltre, non può comunque essere preso in considerazione, poiché esso
non emerge dalla decisione impugnata, e la ricorrente non ha censurato la sua
omessa considerazione nella prospettiva di un apprezzamento dei fatti
manifestamente inesatto (v. supra consid. 1.3) : esso è pertanto un fatto nuovo
e, come tale, inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), dato che la ricorrente non ha
nemmeno preteso che soltanto la sentenza impugnata abbia giustificato la sua
menzione tardiva. Infine, non è sfuggita alla Corte cantonale la pattuizione di
una dilazione di pagamento con un importante creditore (v. sentenza impugnata
consid. 3.3.5 in fine); per contro, la ricorrente non spiega per quale ragione
questo fatto debba essere considerato di particolare rilievo nell'ottica delle
prospettive della propria solvibilità.

La ricorrente non spiega nemmeno perché il dato relativo alla propria cifra
d'affari dovrebbe, preso a se stante, essere indizio di solvibilità a fronte
delle controindicazioni menzionate dal Tribunale cantonale.

La critica all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti della
Corte cantonale non è pertanto accompagnata da una corrispondente censura
debitamente formulata (v. supra consid. 1.3 e 4).

4.2. La ricorrente rimprovera poi al Tribunale cantonale di aver posto esigenze
troppo severe per valutare la propria solvibilità, dovendo bastare, secondo la
giurisprudenza, che essa appaia maggiormente verosimile che non l'insolvenza.

Tuttavia, anche in questo contesto essa si limita a riproporre dati già esposti
in sede cantonale. Si cerca invano una puntuale confutazione delle
considerazioni dell'istanza precedente: così, vengono apoditticamente
riaffermate "un'attività commerciale fiorente e del tutto ordinata ", le cifre
d'affari e i ricavi già noti nonché una prospettiva favorevole per l'anno 2019
in ragione dei lavori in corso e delle fatture già emesse. Manca tuttavia del
tutto una discussione critica dei fattori che hanno spinto la Corte cantonale a
dubitare della pertinenza di questi dati: in particolare, la ricorrente non
contesta che i dati relativi ai lavori in corso e alle fatture già emesse siano
mere affermazioni di parte e, come tali, privi di consistenza. Non discute,
inoltre, l'importo di debiti saldati negli ultimi cinque anni, relativamente
esiguo per rapporto agli utili conseguiti. Infine, non contesta di non aver
fornito informazioni relative al proprio stato patrimoniale, che la
giurisprudenza considera potenzialmente utili per riconoscere che il suo
patrimonio sarebbe sufficiente a saldare tutti i debiti esigibili (v. supra
 consid. 2.3).

Ciò premesso, l'affermazione della ricorrente secondo la quale essa sarebbe
solvibile rimane sospesa nel vuoto, e la sua critica di aver la Corte cantonale
adottato in merito criteri troppo severi si rivela infondata nella ridotta
misura della sua ricevibilità.

4.3. La ricorrente rimprovera indi al Tribunale cantonale di aver adottato un
errato criterio di giudizio, esigendo dalla ricorrente una prova piena della
propria solvibilità invece della mera verosimiglianza.

La ricorrente solleva questa censura in parallelo con quella di aver, il
Tribunale cantonale, posto esigenze troppo severe per l'ammissione della
propria solvibilità. Dalla poco chiara sistematica del ricorso si deve desumere
che essa intenda avvalersi, a suffragio di quest'ultima censura, delle medesime
circostanze già menzionate per l'altra critica appena discussa (v. supra
 consid. 4.2). Tuttavia, anche letta in questa prospettiva la critica
ricorsuale manca di puntualità e concretezza: la ricorrente non spiega, detto
altrimenti, per quale motivo essa ritiene che dai fattori di giudizio da lei
menzionati si debba tassativamente desumere che il Tribunale cantonale abbia
adottato un errato grado della prova.

Peraltro, e abbondanzialmente, sia constatato che nulla, nella sentenza
impugnata, lascia presumere che il Tribunale cantonale abbia adottato un errato
criterio di giudizio. Al contrario, già nel quadro dell'apprezzamento delle
risultanze del registro delle esecuzioni i Giudici cantonali affermano di non
aver potuto constatare elementi che abbiano saputo rendere verosimile la
solvibilità della ricorrente. E gli ulteriori fattori di giudizio esposti più
avanti nel giudizio impugnato vanno esplicitamente ad aggiungersi a quanto
emerge dal registro delle esecuzioni. L'utilizzo del verbo "dimostrare " al
consid. 3.3.12 del giudizio impugnato - peraltro nemmeno censurato - va
considerato, visto il contesto, una imprecisione lessicale senza incidenza su
quanto detto.

Questa censura appare quindi infondata nella ridottissima misura della sua
ricevibilità.

4.4. Da ultimo, la ricorrente solleva la censura dell'arbitrio del potere di
apprezzamento della Corte cantonale.

La ricorrente motiva la propria censura, ancora una volta, con le esigenze
asseritamente troppo severe poste e con la pretesa che la solvibilità venisse
comprovata e non soltanto resa verosimile. Di tutta evidenza, questa censura si
confonde con quelle, discusse in precedenza, di una violazione dell'art. 174
cpv. 2 LEF e/o di un errato apprezzamento delle prove, e non ha pertanto
portata propria.

Anche nel contesto di questa censura pesa in ogni modo la mancata esposizione,
in sede cantonale, di quei fattori di giudizio che, se debitamente spiegati,
sarebbero stati suscettibili di rendere verosimile la natura passeggera delle
difficoltà finanziarie della debitrice, le prospettive favorevoli di una sua
sopravvivenza sul mercato a medio e lungo termine, la sua capacità - una volta
superato il momento di illiquidità - di far fronte ai propri impegni finanziari
(v. supra consid. 2, passim).

Nel migliore dei casi appellatoria, laddove si voglia ammettere che la presente
censura sia sufficientemente motivata e come tale ricevibile, essa si appalesa,
in conclusione, integralmente inammissibile.

5.

Discende da quanto precede che il ricorso è infondato nella ridotta misura
della sua ricevibilità. Esso va in tal senso respinto, con tassa e spese di
giustizia a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono
dovute ripetibili.

Quando, come nel caso di specie, il Tribunale federale limita la concessione
dell'effetto sospensivo al divieto di porre in atto ulteriori misure esecutive,
esso sospende l'esecutività ma non la forza di cosa giudicata della
dichiarazione di fallimento. Non è pertanto necessario fissare una nuova data
del fallimento (v. sentenze 5A_243/2019 del 17 maggio 2019 consid. 4; 5A_495/
2015 del 26 agosto 2015 consid. 3.1, con ulteriori rinvii).

 

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale cantonale dei Grigioni, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione
Moesa, all'Ufficio del registro fondiario del Circondario del Moesano e
all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei
Grigioni.

Losanna, 11 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini