Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.866/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_866/2019

Sentenza del 12 novembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________AG.

Oggetto

calcolo del minimo d'esistenza,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.72).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nell'esecuzione promossa da B.________AG nei confronti di A.________ per
l'incasso di fr. 27'727.10, il 28 agosto 2019 l'Ufficio di esecuzione di Lugano
(UE) ha segnatamente determinato che il minimo d'esistenza mensile dell'escussa
è pari a fr. 2'011.70.

Con sentenza 23 ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il
ricorso introdotto da A.________ avverso il calcolo effettuato dall'UE. La
Corte cantonale ha in particolare osservato che, nell'ambito del pignoramento
dei redditi, non si tiene conto né dei premi per l'assicurazione complementare
contro le malattie (non ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 93 LEF) né
di asserite spese indispensabili legate alla salute che non sono state
dimostrate.

2. 

Con ricorso 31 ottobre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità
di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " il riconoscimento della
rata reale del premio della cassa malati ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Il rimedio è privo della firma manoscritta della ricorrente. Dato l'esito della
presente procedura, si può tuttavia rinunciare ad impartire un termine per
sanare tale vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF).

4. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv.
2 LTF. La ricorrente, infatti, non si misura minimamente con i dettagliati e
pertinenti argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo
essa sarebbe contraria al diritto, ma si limita ad elencare i motivi alla base
delle difficoltà economiche della propria famiglia.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 12 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini