Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.855/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://12-12-2019-5A_855-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1812 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_855/2019

Sentenza del 12 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, via Carducci 4, 6900 Lugano.

Oggetto

precetti esecutivi,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza (15.2019.27).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

La Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest ha escusso A.________ per
l'incasso di fr. 300.-- oltre interessi. Il 3 aprile 2019 l'Ufficio di
esecuzione di Lugano (UE) ha emesso il precetto esecutivo xxx. L'11 aprile 2019
l'UE ha d'ufficio annullato tale precetto e ha emesso in sua sostituzione il
precetto esecutivo yyy. Con ricorso 12 aprile 2019 A.________ e B.________
hanno impugnato il primo precetto esecutivo e con ricorso 23 aprile 2019
A.________ ha impugnato il secondo precetto esecutivo dinanzi all'autorità di
vigilanza.

In data 25 aprile 2019 la Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest ha
ritirato la domanda di esecuzione ed il giorno seguente ne ha presentato una
nuova, sempre nei confronti di A.________ e per l'importo di fr. 300.-- oltre
interessi.

Mediante sentenza 4 ottobre 2019, dopo aver spiegato che la richiesta di
astensione del suo Presidente era inammissibile, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, ha dichiarato il ricorso 12 aprile 2019 di B.________ irricevibile,
per assenza di legittimazione a ricorrere, ed i ricorsi 12 aprile 2019 e 23
aprile 2019 di A.________ senza oggetto, dato che entrambi i precetti esecutivi
impugnati erano stati nel frattempo annullati dall'UE.

2. 

Con ricorso 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza
4 ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Mediante lettera 9 novembre 2019
i ricorrenti hanno nuovamente scritto al Tribunale federale. Essi hanno chiesto
di richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare
delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i
Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente),
Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal
giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Con lo scritto 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche
due altre sentenze emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v.
sentenze 5A_854/2019 e 5D_202/2019 pronunciate in data odierna).

4. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt
e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

6. 

Dagli allegati prodotti dai ricorrenti nelle procedure dinanzi al Tribunale
federale emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019
l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in
favore di A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha
limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più
esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di
qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in
via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato
avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC).

Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del
ricorso qui all'esame, ossia il 25 ottobre 2019, A.________ avesse (ancora) la
capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato
che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di
seguito.

7.

7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì
discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza
(come l'attività di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un
risarcimento danni per lesione della personalità e torto morale).

7.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a
genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze
procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con le pertinenti
argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso non
soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF.

8. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di
richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 12 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini