Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.854/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_854/2019

Sentenza del 12 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Giudicatura di pace del Circolo di Taverne, via alla Chiesa 40, 6808
Torricella.

Oggetto

verbali delle udienze (risarcimento danni),

ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.65).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Mediante sentenza 1° ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
dichiarato inammissibile il ricorso introdotto da A.________ e B.________
contro l'operato della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne, e meglio
contro i verbali delle udienze del 17 maggio 2019 nelle procedure di
risarcimento danni promosse dai ricorrenti avverso C.________ e la
D.________SA. La Corte cantonale ha spiegato ai ricorrenti che le censure
rivolte all'operato di autorità giudiziarie esulano dalla competenza
dell'autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimenti.

2. 

Con ricorso 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza
1° ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Mediante lettera 9 novembre 2019
i ricorrenti hanno nuovamente scritto al Tribunale federale. Essi hanno chiesto
di richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare
delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i
Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente),
Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal
giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Con lo scritto 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche
due altre sentenze emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v.
sentenze 5A_855/2019 e 5D_202/2019 pronunciate in data odierna).

4. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt
e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

6. 

Dagli allegati prodotti dai ricorrenti nelle procedure dinanzi al Tribunale
federale emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019
l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in
favore di A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha
limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più
esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di
qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in
via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato
avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC).

Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del
ricorso qui all'esame, ossia il 25 ottobre 2019, A.________ avesse (ancora) la
capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato
che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di
seguito.

7.

7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura la sentenza dell'autorità di vigilanza (v. art. 75 cpv. 1 LTF),
bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come
l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un
risarcimento danni per lesione della personalità e torto morale).

7.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a
genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze
procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la pertinente
argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza di irricevibilità. Il
ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF.

8. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di
richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 12 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini