Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.852/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_852/2019

Sentenza del 24 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Marazzi, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Alain Susin,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,

opponente.

Oggetto

divorzio: provvedimenti cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2019 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2018.35).

Fatti:

A. 

I coniugi A.________ e B.________ (sposatisi nel 1995) si sono separati nel
giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per
trasferirsi in un appartamento dove vive con il nuovo partner, C.________, dal
luglio del 2013.

Con decreto 8 marzo 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
parzialmente accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, poi
tramutata in istanza di provvedimenti cautelari nella causa di divorzio,
introdotta da A.________, obbligando il marito a versarle un contributo
alimentare di fr. 2'422.-- mensili a partire dal 22 settembre 2015.

B. 

Mediante sentenza 27 settembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di B.________, fissando i
contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22 settembre al 31
dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio al 19 maggio 2016 e
sopprimendo il contributo a partire dal 20 maggio 2016 per concubinato
qualificato della beneficiaria.

C. 

Con ricorso in materia civile 25 ottobre 2019 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale
di fissare i contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22
settembre al 31 dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio [2016]
in poi (con conseguente modifica di spese e ripetibili di appello) e in via
subordinata di rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.

Mediante decreto presidenziale 22 novembre 2019 al ricorso è stato negato il
postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto
da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse
degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata
(art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art.
90 LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese
di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51
cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame si rivela quindi in linea di
principio ammissibile.

1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai
sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1 e 5.2), motivo per cui il
ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti
costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e
motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid.
1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).

Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid.
2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile
soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve
essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua
motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella
contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii).

1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la
rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono
arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2
LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali
(DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).

L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il
divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto
il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva
trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito
della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni
insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non
attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con
rinvii).

2.

2.1. In concreto è litigioso il versamento di un contributo alimentare
cautelare in pendenza di divorzio nei confronti di un coniuge (la qui
ricorrente) che vive in comunione domestica con un nuovo partner.

Gli effetti di una tale convivenza sul contributo di mantenimento vanno
esaminati caso per caso (DTF 138 III 97 consid. 2.3).

2.1.1. Se il coniuge è finanziariamente aiutato dal nuovo partner, il
contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni da esso
effettivamente fornite (DTF 138 III 97 consid. 2.3.1).

2.1.2. Anche se non c'è alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite
dal nuovo partner non possono essere dimostrate, può comunque sussistere un
concubinato semplice ("comunione di tetto e di tavola"), che consente un
risparmio nei costi di sostentamento. Determinante non è la durata della
convivenza, ma il vantaggio economico derivatone. I conviventi si presumono
allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni (importo base, alloggio,
ecc.), anche se il contributo effettivo dell'uno è inferiore a quello
dell'altro. Tale risparmio va considerato nel calcolo del fabbisogno del
creditore alimentare (DTF 138 III 97 consid. 2.3.2).

2.1.3. Infine, se il coniuge avente diritto al contributo di mantenimento vive
con il nuovo partner in un concubinato qualificato, non è arbitrario
considerare che il contributo alimentare dovuto al coniuge possa essere
soppresso. Per un siffatto concubinato si intende una comunione di vita
impiantata in modo duraturo tra due persone e di carattere fondamentalmente
esclusivo, con una componente spirituale, fisica ed economica, e che può, in
altre parole, essere definita una "comunione di tetto, di tavola e di letto".
Per apprezzare la qualità di una comunione di vita, il Giudice deve prendere in
considerazione l'insieme delle circostanze della convivenza. Il contributo
alimentare va soppresso se il coniuge vive in un'unione stabile, che gli
procura dei vantaggi analoghi al matrimonio. Determinante non è (più) il
criterio dell'abuso di diritto, ma sapere se l'ex coniuge forma con il suo
nuovo partner una comunione di vita così stretta che quest'ultimo appare
disposto ad assicurargli la fedeltà e l'assistenza che l'art. 159 cpv. 3 CC
impone alle persone coniugate. Il fatto che i concubini dispongano o meno dei
mezzi economici necessari è irrilevante (DTF 138 III 97 consid. 2.3.3; sentenza
5A_470/2013 del 26 settembre 2013 consid. 4.2).

Nei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio spetta al debitore
alimentare rendere verosimile che il coniuge vive in un concubinato qualificato
con un nuovo partner (v. DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). Se al momento
dell'introduzione della procedura la convivenza dura già da cinque anni, vi è
tuttavia la presunzione - rovesciabile - che si tratti di un concubinato
qualificato (DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). La soppressione del contributo
alimentare è possibile anche se la convivenza non ha ancora raggiunto la durata
di cinque anni ma presenta, in virtù di altri fattori, una stabilità
sufficiente (sentenza 5A_620/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.2.2 in fine con
rinvii; v. anche DTF 145 I 108 consid. 4.4.6 con rinvio).

2.2. I Giudici cantonali hanno evidenziato che, per determinare l'esistenza di
un concubinato qualificato, poco importa lo stato civile del nuovo partner o il
fatto che esso sia in grado di mantenere l'altra persona. Decisivo è sapere se
il coniuge ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita così
stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e
assistenza alla stregua di un consorte. Secondo la Corte cantonale, ciò appare
verosimile nella presente fattispecie considerato che dall'istruttoria (e in
particolare dalle audizioni testimoniali del nuovo partner) è emerso che la
relazione è stabile e di carattere esclusivo, che la ricorrente ha assistito il
compagno in un momento di difficoltà concedendogli nel 2014 un mutuo di fr.
10'000.-- e rinunciando provvisoriamente a riscuotere la partecipazione di lui
alle spese di alloggio (fr. 600.-- mensili) e che egli ha manifestato identica
disponibilità verso la ricorrente in caso di bisogno. I Giudici cantonali hanno
quindi deciso, a differenza del Pretore aggiunto, di annullare il contributo
alimentare in favore della moglie a partire dal 20 maggio 2016 (data in cui il
marito ne ha chiesto la soppressione).

2.3. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale, concludendo all'esistenza di
un concubinato qualificato, sia incorsa nell'arbitrio (art. 9 Cost.).
Sottolinea che al momento dell'introduzione della domanda volta alla
soppressione del contributo alimentare (20 maggio 2016) non erano ancora
trascorsi cinque anni dall'inizio della convivenza con il nuovo partner (ossia
dal luglio del 2013). Rileva inoltre che il sostegno economico del nuovo
partner si limita a fr. 600.-- mensili a titolo di partecipazione alle spese di
alloggio e non può quindi essere parificato a quello di un coniuge; il prestito
concessogli di fr. 10'000.-- denoterebbe anzi la sua precaria situazione
finanziaria. A suo dire, gli elementi agli atti (segnatamente la deposizione
del suo nuovo partner) non sarebbero sufficienti a dimostrare l'esistenza di
un'unione parificabile ad un vincolo coniugale, ma permetterebbero tuttalpiù di
concludere all'esistenza di una semplice convivenza: ella infatti non avrebbe a
sua volta riconosciuto trovarsi in una relazione stabile ed esclusiva
assimilabile a quella tra coniugi e difetterebbe anche un "eventuale progetto
comune dei contestati concubini qualificati ".

2.4. Come già spiegato, il fatto che i concubini non siano economicamente in
grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare
che si tratti di un concubinato qualificato (supra consid. 2.1.3). Non lo
consente nemmeno il fatto che la comunione domestica durasse da meno di cinque
anni al momento dell'introduzione della richiesta di soppressione del
contributo alimentare (supra consid. 2.1.3). Secondo la Corte cantonale,
l'opponente ha infatti saputo rendere verosimile che la convivenza della
ricorrente con il nuovo partner è impiantata in modo duraturo e presenta una
stabilità sufficiente per essere assimilabile a quella coniugale e per
giustificare quindi la soppressione del contributo. La ricorrente contesta tale
apprezzamento delle prove e la conclusione giuridica trattane, ma con la sua
argomentazione si limita ad opporre la propria soluzione a quella dei Giudici
cantonali, senza indicare in che modo quest'ultima sarebbe non solo discutibile
o errata, ma manifestamente insostenibile.

Occorre pertanto ritenere che la sentenza impugnata resiste alla censura
d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente
è inoltre tenuta a versare adeguate ripetibili all'opponente per le sue
osservazioni del 18 novembre 2019, mediante le quali si è opposto con successo
al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini