Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.839/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_839/2019

Sentenza dell'11 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso,

Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, 6808 Torricella.

Oggetto

ricusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2019 dal Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.150).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decisione 7 agosto 2019 l'Autorità regionale di protezione 4 sede di
Paradiso ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'istanza di ricusa
inoltrata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti dell'Autorità regionale
di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, osservando in particolare che la
domanda di ricusa rivolta genericamente contro un intero corpo giudicante è
improponibile e che in concreto essa era in ogni modo generica e poco chiara.

Mediante sentenza 18 settembre 2019 il Presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il
reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ avverso la predetta
decisione. Il Giudice cantonale, dopo aver scartato l'invito rivoltogli dai
coniugi A.________ ad astenersi dalla causa, ha segnatamente spiegato che il
rimedio non si confrontava con la decisione impugnata e che era fondato su
allegazioni generiche e non dimostrate.

2. 

Con ricorso 21 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 18 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Mediante lettere 9
novembre 2019 e 6 dicembre 2019 i ricorrenti hanno nuovamente scritto al
Tribunale federale. Essi hanno chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di
essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la
composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in
via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte
di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher e von Werdt nonché la
Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a
decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Con lo scritto 21 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato
anche due altre sentenze emanate il 18 settembre 2019 dal Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tali
impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_840/2019 e 5A_841
/2019 pronunciate in data odierna).

4. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può
essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa,
prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr.
FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^aed. 2014, n. 17 ad art.
36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). I Giudici federali Escher e von Werdt non sono
invece, in ogni modo, chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 

5. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

6. 

Dagli allegati prodotti dai ricorrenti emerge che con decisione cautelare 30
settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di
Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.A.________ una curatela di
rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti
civili nel senso che "non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti
giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni
autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti
saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente
rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti". Emerge anche che con decreto 6
novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al
reclamo interposto dall'interessato avverso tale decisione cautelare (art. 450c
CC).

Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del
ricorso qui all'esame, ossia il 21 ottobre 2019, A.A.________ avesse (ancora)
la capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato
che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di
seguito.

7.

7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì
discute la decisione di prima istanza o questioni del tutto estranee alla
presente vertenza (come la richiesta di annullamento della curatela, della
nomina del curatore e della perizia alla base di tale misura oppure la
richiesta di assegnazione di un risarcimento danni per lesione della
personalità e torto morale).

7.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a
genericamente rimproverare all'autorità cantonale svariate inadeguatezze
procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata
argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza di irricevibilità. Il
ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF.

8. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di
richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di
protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini