Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.771/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_771/2019

Sentenza dell'11 novembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

C.________.

Oggetto

assegnazione di un termine (domanda di non dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi),

ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.26).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il 10 aprile 2019 C.________ ha presentato all'Ufficio di esecuzione di Lugano
(UE) una domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni promosse contro di
lui da A.________ e B.________ per l'incasso di fr. 1'450.-- e fr. 1'950.--
(oltre interessi). Lo stesso giorno l'UE ha informato A.________ e B.________
di tale domanda e ha assegnato loro un termine scadente il 2 maggio 2019 per
comunicare se avevano avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione o
se il debitore aveva pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, con
l'avvertenza secondo cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non
sarebbero più state portate a conoscenza di terzi.

Con sentenza 10 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da
A.________ e B.________ avverso l'assegnazione di tale termine. La Corte
cantonale ha in particolare evidenziato che il provvedimento impugnato è
conforme all'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che il termine impartito per fornire
le informazioni richieste non è preclusivo (gli escutenti potendo dimostrare
anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di eliminazione
dell'opposizione), che i ricorrenti non hanno alcun interesse a ricevere una
copia del pagamento da parte dell'escusso della tassa prelevata per la sua
domanda, e che gli uffici di esecuzione non hanno l'obbligo di indicare sulle
loro decisioni i rimedi giuridici.

2. 

Con ricorso 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la
sentenza 10 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di
annullare tale giudizio e di emanarne uno nuovo, di essere posti al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte
giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno
inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann
(Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad
astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Con l'allegato 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche
un'altra sentenza emanata il 10 settembre 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale
impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_772/2019 pronunciata
in data odierna).

4. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che per i
motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

5. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt
e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

6.

6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute
l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come
l'attività di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato
del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).

6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a
genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze
procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata e
pertinente argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza. Il ricorso non
soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF.

7. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 11 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini