Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.752/2019
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2Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_752/2019

Sentenza del 25 settembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso.

Oggetto

curatela,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2019

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2019.64).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nel corso del 2018 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha
ricevuto diverse segnalazioni da parte della polizia e di Pro Senectute
relative a violenti litigi intercorsi tra i coniugi A.________ e B.________.
Sempre nel 2018 A.________ ha chiesto la nomina di un curatore per la gestione
delle finanze (alla base delle tensioni tra i coniugi) e B.________ ha poi
espresso il proprio accordo all'istituzione di una curatela per entrambi.

Mediante decisione 20 marzo 2019 l'autorità di protezione ha istituito una
curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai
sensi degli art. 394 e 395 CC in favore dei coniugi.

Con sentenza 20 agosto 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo mediante il quale
A.________ e B.________ hanno chiesto di annullare la predetta decisione
(affermando di potersi gestire autonomamente). Dopo aver illustrato i
presupposti per l'istituzione di una curatela, il Giudice cantonale ha
osservato che nel caso concreto i coniugi non sono in grado di provvedere a
loro stessi in autonomia a causa del loro stato di debolezza (v. art. 390 cpv.
1 n. 1 CC), per cui la misura istituita dall'autorità di protezione risponde ai
requisiti legali; considerato che i violenti litigi tra i coniugi perdurano
ancora attualmente, sarebbe anzi auspicabile la valutazione di misure di
protezione più incisive a tutela degli interessati.

2. 

Con " opposizione " 19 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato
la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv.
2 LTF. I ricorrenti, infatti, non si misurano minimamente con gli argomenti
esposti nella sentenza impugnata e non spiegano in che modo essa sarebbe
contraria al diritto, ma si limitano ad affermare "che la polizia in tutto
questo lasso di tempo è intervenuta solo una volta" e a fornire quale
indicazione generica sul loro stato di salute fisico e mentale.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 

Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di
Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 25 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini