Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.673/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_673/2019

Sentenza del 26 settembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio.

Oggetto

curatela di sostegno,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2019

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.133).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nel maggio 2019 A.________ ha chiesto la revoca della curatela di sostegno ai
sensi dell'art. 393 CC, istituita in suo favore nell'aprile 2016. Con scritti
23 maggio e 9 agosto 2019 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio
ha chiesto a A.________ ed alla sua curatrice la produzione di un certificato
medico che attesti lo stato di salute dell'interessato.

Con sentenza 22 agosto 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo
15 agosto 2019 interposto da A.________. Il Giudice cantonale ha osservato che
non vi è alcuna denegata o ritardata giustizia da parte dell'autorità di
protezione e che la sua richiesta di produzione di un certificato medico
rientra nelle verifiche che le incombono per valutare la revoca di una misura
di protezione (che non dipende dalla semplice volontà dell'interessato).

2. 

Con " reclamo " datato 26 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza
cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di invitare l'autorità di
protezione a revocare la curatela di sostegno senza dover produrre un
certificato medico.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1
LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi
della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2;
134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2
LTF).

Nel caso concreto la condizione dell'art. 42 cpv. 2 LTF non è soddisfatta. Il
rimedio qui discusso riproduce infatti alla lettera la motivazione contenuta
nel reclamo interposto dinanzi al Tribunale d'appello ed omette quindi di
misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale e di
spiegare in che modo quest'ultima sarebbe contraria al diritto (DTF 134 II 244
consid. 2.3).

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di
Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini