Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.652/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_652/2019

Sentenza del 17 settembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

Confederazione Svizzera,

Stato del Cantone Ticino,

rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2019 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza (15.2019.29).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nelle esecuzioni promosse dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del
Cantone Ticino nei confronti di A.________ per crediti di complessivi fr.
22'712.45, in data 25 gennaio 2019 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha
notificato all'escusso il pignoramento dei suoi redditi, diffidandolo a
versargli fr. 400.-- mensili (malgrado la quota pignorabile dei redditi
dell'escusso risultasse essere di fr. 4'960.--, pari alla differenza tra il
salario versatogli da una datrice di lavoro italiana di fr. 8'870.-- ed il suo
minimo esistenziale di fr. 3'910.--).

In data 11 aprile 2019 l'UE, su segnalazione di un creditore, ha proceduto ad
una revisione del pignoramento, diffidando l'escusso a versargli l'importo
eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'166.-- mensili
(indicativamente fr. 3'910.--, stante il suo salario di fr. 8'076.--).

Mediante sentenza 14 agosto 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto il ricorso introdotto da A.________ contro il nuovo calcolo dell'UE.
La Corte cantonale ha segnatamente spiegato al ricorrente che nel minimo di
esistenza possono essere inserite soltanto le spese di locazione il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato, che nell'importo forfetario di
base di fr. 1'700.-- sono già comprese le spese telefoniche non professionali e
che l'estinzione di debiti, in particolare il rimborso di crediti bancari, non
rientra nel minimo esistenziale (a meno che concernino beni indispensabili).

2. 

Con ricorso datato 21 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza
dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo,
implicitamente, di ridurre la quota pignorabile del suo salario a fr. 400.--
mensili, rispettivamente a fr. 511.35 mensili.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

Nel rimedio all'esame il ricorrente afferma, in sostanza, che il suo salario
mensile sarebbe soggetto a variazioni di cambio e che il suo minimo
esistenziale dovrebbe tenere conto di spese di locazione più elevate (fr.
1'940.-- mensili invece di fr. 1'840.--), delle spese telefoniche (fr. 524.70
mensili), nonché delle garanzie e degli obblighi di rimborso di un prestito
imposti dall'istituto bancario italiano che gestisce il conto sul quale egli
riceve lo stipendio (complessivi fr. 2'564.-- mensili; istituto bancario che
egli non potrebbe cambiare). Il gravame si esaurisce tuttavia in una generica
contestazione del giudizio cantonale, senza alcun valido confronto con la
dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata dall'autorità di vigilanza,
e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 17 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini