Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.640/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_640/2019

Sentenza del 7 novembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

C.________ SA in liquidazione,

rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti di Lugano,

opponente.

Oggetto

anticipo spese (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF),

ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2019

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (13.2019.31).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decisione 6 marzo 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto, per
mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali, la petizione 8
ottobre 2018 introdotta dai coniugi A.________ e B.________ avverso la massa
fallimentare C.________ SA in liquidazione per ottenere l'inserimento, nella
graduatoria del fallimento, di una pretesa pari a fr. 199'999.--. Il Giudice di
prime cure ha posto le spese processuali di fr. 350.-- a carico degli attori.

Mediante sentenza 10 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, dopo aver precisato che non vi erano gli estremi per
un'astensione del suo Presidente, ha dichiarato inammissibile, poiché privo di
conclusioni e di motivazione sufficienti, il reclamo introdotto da A.________ e
B.________ avverso la predetta decisione pretorile. Le spese di fr. 300.-- sono
state poste a carico dei coniugi.

2. 

Con ricorso 17 agosto 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza
10 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di essere inclusi (per
l'importo di fr. 199'999.--) nella massa fallimentare C.________ SA, di
annullare le spese poste a loro carico, di essere posti al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte
giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno
inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann
(Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad
astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Con allegato 4 settembre 2019 i ricorrenti hanno completato il loro rimedio.

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiesto l'incarto
cantonale.

3. 

Con gli scritti 17 agosto e 4 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno
impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 luglio 2019 dalla III Camera
civile del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente
(v. incarto 5A_639/2019).

4. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che per i
motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

5. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt
e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

6.

6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza della III Camera civile del Tribunale
d'appello (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione pretorile o
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte).

6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame i ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Presidente
della III Camera civile del Tribunale d'appello avrebbe dovuto astenersi e che
egli avrebbe accertato i fatti in modo inesatto e applicato il diritto
(procedurale e sostanziale) in modo errato. Il loro rimedio si esaurisce
tuttavia in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale di
inammissibilità, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti
ragionamenti posti a fondamento dello stesso, e non soddisfa pertanto le
esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

7. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini