Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.639/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://07-11-2019-5A_639-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1836 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_639/2019

Sentenza del 7 novembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Comunione dei comproprietari C.________,

patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,

opponente.

Oggetto

proprietà per piani (manutenzione di una parte comune ceduta in uso esclusivo
ad un comproprietario),

ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2019

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (13.2019.29/30).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Con petizione 29 febbraio 2016 la Comunione dei comproprietari C.________
ha convenuto i coniugi A.A.________ e B.A.________ chiedendo di far loro ordine
di eseguire, a loro spese, il ripristino della porzione di giardino loro
assegnata in uso esclusivo, nonché di asportare il materiale da essi depositato
sul posto auto nell'autorimessa (valore di lite fr. 25'000.--).

I coniugi A.________ hanno postulato in via riconvenzionale di essere
autorizzati a portare a conclusione i lavori di sistemazione del giardino non
ancora terminati conformemente al progetto da essi presentato (valore di lite
fr. 20'000.--).

1.2. Con decisione 22 febbraio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha
parzialmente accolto la petizione, facendo ordine a A.A.________ e B.A.________
di sgomberare il posto auto, e ha accolto la l'azione riconvenzionale.

1.3. Con decisione 7 marzo 2019 il Pretore ha respinto l'istanza di rettifica
presentata dai coniugi A.________.

1.4. Mediante sentenza 10 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, dopo aver precisato che non vi erano gli estremi
per un'astensione del suo Presidente, ha respinto, nella misura della loro
ammissibilità, l'appello e il reclamo introdotti da A.A.________ e B.A.________
avverso la decisione 22 febbraio 2019, rispettivamente contro la decisione 7
marzo 2019.

2. 

Con ricorso 17 agosto 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 10 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale. I ricorrenti hanno
chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere
la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in
via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte
di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la
Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a
decisioni precedenti.

Con allegato 4 settembre 2019 i ricorrenti hanno completato il loro rimedio.

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiesto l'incarto
cantonale.

3. 

Con gli scritti 17 agosto e 4 settembre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno
impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 luglio 2019 dalla III Camera
civile del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente
(v. incarto 5A_640/2019).

4. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che per i
motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

5. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può
essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera ricusati, prescindendo
dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13
ad art. 37 LTF). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono invece,
in ogni modo, chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 

6. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario
con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b e
art. 53 cpv. 1 LTF) e, contrariamente a quanto apoditticamente preteso dai
ricorrenti, non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

6.1. Il ricorso risulta di primo acchito irricevibile nella misura in cui non
censura la predetta sentenza della III Camera civile del Tribunale d'appello
(v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute le decisioni pretorili o
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte).

6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

6.2.1. Nel prolisso e confuso gravame all'esame invano si cerca una chiara
richiesta di giudizio sostanziale. Esso va pertanto dichiarato inammissibile.

6.2.2. Il rimedio è pure insufficientemente motivato. Con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata
la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale
non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto
tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il
ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei
considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i
suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Ora, nell'impugnativa
all'esame i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie costituzionali
(segnatamente degli art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU), ma le loro
censure - generiche, prive di un serio confronto con i considerandi
dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione - non soddisfano le
severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.

7. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini