Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.562/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_562/2019

Sentenza del 9 ottobre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca,

C.A.________,

patrocinato dall'avv. Gilles Benedick.

Oggetto

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2019

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2019.1).

Fatti:

A. 

Dal matrimonio tra A.A.________ e B.A.________ è nato, il 5 novembre 2001,
C.A.________.

Dopo aver ricevuto una richiesta di intervento da parte dei genitori (che
chiedevano un allontanamento del figlio per evitare "gravi danni di violenza
domestica "), con decisione 29 novembre 2017 l'Autorità regionale di protezione
7 sede di Capriasca ha deciso di privarli del diritto di determinare il luogo
di dimora del minore e di collocare quest'ultimo: dapprima in un istituto, poi
presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (a scopo di perizia ed in
seguito a scopo di cura e assistenza) ed infine presso una comunità terapeutica
in Italia (a scopo di cura e assistenza).

In data 4 ottobre 2018 A.A.________ e B.A.________ hanno chiesto di revocare il
collocamento presso la comunità terapeutica e di potersi occupare personalmente
del figlio. Con decreto 21 novembre 2018 l'autorità di protezione ha sospeso
con effetto immediato le relazioni personali tra figlio e genitori e ha
intimato a questi ultimi i rapporti dei vari servizi che si occupano del
figlio, assegnando un termine di 15 giorni per formulare eventuali
osservazioni. Il 12 dicembre 2018 si è tenuta un'udienza alla presenza di
entrambi i genitori. Mediante decisione 19 dicembre 2018 l'autorità di
protezione ha respinto la richiesta di revoca del collocamento coattivo a scopo
di cura e assistenza, ha confermato il ritiro della custodia ai genitori e ha
stabilito le relazioni personali tra figlio e genitori.

Con decisione 27 febbraio 2019 l'autorità di protezione ha nominato l'avv.
Gilles Benedick quale curatore di rappresentanza del minore.

B. 

Mediante sentenza 11 giugno 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il
reclamo interposto dai coniugi A.________ avverso la decisione 19 dicembre 2018
dell'autorità di protezione.

C. 

Con ricorso 10 luglio 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di revocare il
ritiro della custodia parentale, di revocare il collocamento coattivo del
figlio a scopo di cura e assistenza presso la comunità terapeutica in Italia,
di revocare il mandato ai vari uffici di protezione coinvolti e di essere posti
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF), inoltrato dalle parti
soccombenti nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza
cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il gravame può pertanto essere trattato
quale ricorso in materia civile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei
motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della
sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III
115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo
preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non
ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è
ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può
esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1
LTF) anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore,
a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione
impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con
rinvii).

2.

2.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non
sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di
protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC).

La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il
diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o
a un genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale
diventa allora responsabile della cura del figlio. Il pericolo giustificante il
ritiro deve risiedere nel fatto che il figlio non sia così protetto o sostenuto
nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo
fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse
possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del
figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il
fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza.
Sono determinanti le circostanze al momento del ritiro. Occorre essere
restrittivi nell'apprezzamento delle circostanze, un ritiro è concepibile
soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito
insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è
pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al
pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (sentenza
5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3, non pubblicato in DTF 142 I 188).

2.2. Il Presidente della Camera di protezione ha dapprima spiegato di poter
unicamente trattare la richiesta volta a revocare la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del minore e a farlo rientrare a casa dai
genitori, mentre la domanda di revocare il collocamento coattivo a scopo di
cura e assistenza è di competenza della Commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica (la cui procedura si è peraltro già conclusa con
un decreto di stralcio) e le critiche contro l'operato asseritamente negligente
dell'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca non giustificano
l'avvio di un procedimento presso l'ispettorato (autorità di vigilanza).

Il Giudice cantonale ha poi ritenuto che la conferma, da parte dell'autorità di
protezione, del ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio
ai genitori rispetti i presupposti dell'art. 310 cpv. 1 CC e sia adeguata per
tutelare il bene del minore. Dai vari pareri espressi dai professionisti che si
occupano del figlio emerge infatti l'esigenza di continuare e di portare a
termine il percorso terapeutico in comunità: un rientro a casa del minore
sarebbe prematuro e rischioso, anche alla luce dell'attitudine dei genitori di
negazione delle fragilità emotive e psichiche del figlio (fragilità che
sembrano esistere indipendentemente dall'abuso di sostanze).

2.3. Giova innanzitutto rilevare che oggetto di disamina dinanzi al Tribunale
federale può essere unicamente la sentenza 11 giugno 2019 del Presidente della
Camera di protezione. Nella misura in cui i ricorrenti criticano decisioni di
altre autorità (segnatamente le decisioni 21 novembre 2018, 19 dicembre 2018 e
27 febbraio 2019 dell'autorità di protezione, nonché il decreto di stralcio
della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica) oppure
l'operato di altri servizi, il loro ricorso va quindi dichiarato di primo
acchito inammissibile.

Dal (prolisso) gravame si possono estrarre, avverso la sentenza 11 giugno 2019,
le censure seguenti.

2.3.1. I ricorrenti presentano la propria versione dei fatti della causa
completando e correggendo quella del Giudice cantonale, in particolare
evidenziando negligenze che sarebbero state compiute dalle autorità coinvolte e
congetture che sarebbero contenute nelle valutazioni stabilite dai
professionisti che si occupano del figlio.

Tali critiche contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove
effettuati dall'autorità inferiore sono tuttavia irricevibili: gli insorgenti
omettono infatti di sollevare e motivare una violazione del divieto
dell'arbitrio (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3) e si basano
in parte su circostanze nuove senza che siano dati i presupposti dell'art. 99
cpv. 1 LTF (supra consid. 1.3).

2.3.2. Gli insorgenti censurano poi una violazione del diritto di essere
sentiti. Ritengono di non aver potuto prendere visione di tutti i rapporti
relativi al figlio menzionati nel decreto 21 novembre 2018 e di non aver
pertanto potuto preparare adeguatamente il loro ricorso.

Tale argomentazione giuridica è nuova ed è fondata su circostanze che
contraddicono i fatti risultanti dagli atti, secondo cui, durante l'udienza 12
dicembre 2018 dinanzi all'autorità di protezione, ai genitori sono state
consegnate le copie dei rapporti che essi sostenevano di non aver ricevuto con
il decreto 21 novembre 2018 (v. supra consid. in fatto A). La critica va quindi
dichiarata irricevibile già per questo motivo (supra consid. 1.3).

2.3.3. I ricorrenti ribadiscono infine di essere degli ottimi genitori e di non
costituire un pericolo per il figlio, il quale non soffrirebbe di patologie
particolari, sarebbe ormai "ampiamente guarito da uso di stupefacenti e alcol"
e necessiterebbe soltanto di essere reintegrato scolasticamente e
professionalmente "nel normale corso della vita".

Come spiegato (supra consid. 2.1), per ritirare la custodia parentale non
occorre necessariamente che i genitori siano responsabili della messa in
pericolo del figlio, bensì che quest'ultimo non possa essere protetto o
sostenuto nell'ambiente dei genitori come richiederebbe il suo sviluppo fisico,
intellettuale e morale. Ora, nel caso concreto, secondo le valutazioni degli
specialisti che si occupano del minore (valutazioni che i ricorrenti non sono
riusciti ad invalidare; supra consid. 2.3.1), il suo bene esige che egli
continui e porti a termine il percorso terapeutico senza essere sotto la
custodia dei ricorrenti, i quali non sono (ancora) in misura di aiutarlo a
sufficienza. La censura risulta pertanto infondata.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella misura
della sua ammissibilità.

Indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, la domanda di assistenza
giudiziaria dei ricorrenti va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio
probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono
pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione ai ricorrenti, al curatore di rappresentanza del figlio,
all'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca e al Presidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini