Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.521/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_521/2019

Sentenza del 29 agosto 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,

opponente.

Oggetto

divorzio,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2019 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2018.120/11.2019.8).

Fatti:

A. 

A.________ e B.________ si sono sposati nel 2012. I coniugi vivono separati
dall'autunno del 2015.

Con decisione 5 ottobre 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti
accessori siglata dai coniugi, in presenza dei rispettivi legali, all'udienza
del giorno precedente. Al punto 5 di tale convenzione, l'ex marito si è
impegnato a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1'700.--
mensili fino al di lui pensionamento ordinario.

B. 

Con sentenza 21 maggio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ volto a ridurre
il contributo alimentare in favore dell'ex moglie a fr. 1'300.-- mensili per la
durata di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio.

C. 

Con ricorso in materia civile 26 giugno 2019 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare la
decisione pretorile in relazione al contributo di mantenimento da egli dovuto
all'ex moglie e di ridurre tale contributo a fr. 1'300.-- mensili per la durata
di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio, interposto dalla parte
soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di
principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei
motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della
sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III
115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo
preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi
mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99
cpv. 1 LTF).

2. 

Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia
convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura
riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente
inadeguata (art. 279 cpv. 1 primo periodo CPC [RS 272]).

2.1. La Corte cantonale ha esaminato le censure dell'ex marito di inefficacia
della clausola n. 5 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio per
vizio di volontà e per manifesta inadeguatezza, ricordando che, nel caso in cui
avesse accolto l'appello, non avrebbe potuto riformare la decisione del giudice
di prime cure (come richiesto), ma avrebbe dovuto annullarla ed assegnare un
termine ad ogni coniuge entro cui promuovere azione di divorzio.

Secondo i Giudici cantonali, il ricorrente non ha recato la prova di un difetto
di volontà: nel certificato 22 ottobre 2018 prodotto in appello il suo medico
curante ha attestato che egli " soffre già da tempo di ansia generalizzata,
attacchi di panico conseguenti allo stress per la pratica di divorzio " e che "
a partire dal 4 ottobre 2018 la sintomatologia si è aggravata con sindrome
ansioso-depressiva, insonnia, ansia, agitazione e attacchi di panico ",
tuttavia il medico ha aggiunto che " tale sintomatologia è trattata con terapia
adeguata " e dal certificato non risulta se e in che misura tali disturbi
abbiano influito o abbiano potuto influire sulla capacità di discernimento del
ricorrente all'udienza del 4 ottobre 2018. Al momento di omologare la
convenzione, l'autorità di prima istanza non aveva del resto ragione di
dubitare che il ricorrente avesse firmato l'intesa di sua liberà volontà e dopo
matura riflessione: l'udienza si era protratta per oltre due ore, egli era
accompagnato dal suo precedente legale (che si presume abbia vegliato sui suoi
interessi), era stato invitato a documentare la propria situazione finanziaria
e previdenziale ed inoltre, in virtù di una decisione 5 aprile 2016 a tutela
dell'unione coniugale, già versava un contributo alimentare di fr. 1'682.90
all'opponente, dalla quale era ormai separato da quasi tre anni.

Per la Corte cantonale, poi, il ricorrente non ha spiegato perché la clausola
contestata sarebbe manifestamente inadeguata (ossia si scosterebbe in maniera
evidente e manifestamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge; v.
sentenza 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 5.1 con rinvii), ma si è
limitato a sostenere che il contributo alimentare sarebbe eccessivo, per cui al
riguardo il suo appello andava ritenuto inammissibile. Su questo punto il
rimedio doveva in ogni modo essere respinto, poiché, se è vero che per legge,
laddove la comunione domestica è durata meno di cinque anni e dal matrimonio
non sono nati figli, il coniuge richiedente non ha diritto ad un contributo
alimentare dopo il divorzio, in una convenzione sugli effetti accessori del
divorzio le parti possono accordarsi altrimenti, senza che l'impegno assunto
dal coniuge debitore appaia manifestamente inadeguato, men che meno ove quel
coniuge non sia - come in concreto - la parte economicamente più debole.

2.2. Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti ed
una violazione del diritto federale.

Egli sostiene di aver dimostrato che il giorno dell'udienza non era in grado di
prendere una decisione ragionata e coerente in merito alle richieste dell'ex
moglie, " come risulta chiaramente dal certificato medico prodotto agli atti e
datato 22 ottobre 2018", nonché dalla precisazione 25 giugno 2019 del medico
curante allegata al ricorso, nella quale costui constata come " [l]'udienza del
4/10/2018 è stato sicuramente un fattore di stress scatenante una acuzie della
patologia ansiosa. In tale circostanza il paziente si trovava in condizioni di
ansia generalizzata, di agitazione e confusione che non gli permettevano di
realizzare nell'immediato ciò che gli veniva proposto". Pur se accompagnato dal
suo precedente legale, quest'ultimo poteva soltanto consigliarlo ed assisterlo,
"ma la decisione finale spetta al diretto interessato". La durata dell'udienza,
inoltre, " non può essere presa come indizio di una matura riflessione ", ma
avrebbe invece influito sulla sua lucidità. In sede provvisionale, egli avrebbe
del resto chiesto che nessun contributo alimentare venisse concesso
all'opponente, per cui la generosità dimostrata all'udienza avrebbe dovuto
portare a dubitare della sua capacità decisionale.

Il ricorrente ribadisce inoltre che la clausola n. 5 della convenzione
omologata sarebbe manifestamente inadeguata. Il matrimonio è infatti stato di
breve durata e quindi, secondo la legge, l'opponente non avrebbe avuto diritto
di mantenere il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, ciò
che sarebbe stato ammesso anche dagli stessi Giudici cantonali. L'obbligo di
versare all'ex moglie " una tale cifra così elevata in relazione alle proprie
sostanze e per lo più per tanti anni in avvenire " sarebbe quindi del tutto
iniquo.

2.3. In relazione al vizio di volontà, va osservato che la precisazione 25
giugno 2019 del medico curante costituisce un mezzo di prova nuovo, la cui
produzione in questa sede è inammissibile siccome la condizione dell'art. 99
cpv. 1 LTF non risulta soddisfatta ed il ricorrente non pretende il contrario.
Inoltre, la circostanza secondo cui in sede provvisionale il marito si era
opposto al versamento di un contributo di mantenimento alla moglie non emerge
dall'impugnata sentenza ed il ricorrente non dimostra che sarebbero adempiute
le condizioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti
stabiliti dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF).
L'argomentazione rimanente è poi generica e del tutto insufficiente a
dimostrare che la Corte cantonale avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di un
difetto di volontà. Su questo punto il ricorso va quindi dichiarato
inammissibile per carente motivazione.

Per quanto concerne invece la pretesa manifesta inadeguatezza del contributo di
mantenimento, il ricorrente si limita a criticare l'argomentazione sussidiaria
(di infondatezza della censura) sviluppata dai Giudici cantonali, ma omette di
confrontarsi con l'argomentazione principale (di irricevibilità della censura)
contenuta nell'impugnato giudizio. Ora, quando la sentenza impugnata (o parte
di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie),
la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli
art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364
consid. 2.4 con rinvii). In applicazione di questa giurisprudenza, anche su
questo punto il gravame risulta perciò irricevibile.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente
inammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a
presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese per la sede
federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 agosto 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini