Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.509/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_509/2019

Sentenza del 26 giugno 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

quale autorità di vigilanza,

opponente.

Oggetto

denegata/ritardata giustizia,

ricorso contro l'inattività della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con allegato datato 21 giugno 2019 A.________ ha introdotto dinanzi al
Tribunale federale un ricorso in materia civile e in materia penale per
ritardata giustizia nei confronti della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Egli
afferma (per quanto sia dato di comprendere) che, dopo aver scritto a tale
autorità in data 30 aprile 2019 per lamentarsi di ritardi nella procedura
esecutiva da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio
B.________, non sarebbe successo nulla.

Non sono state chieste determinazioni.

2. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del
ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

3. 

Rivolto contro l'asserita inattività di un'autorità cantonale di vigilanza in
materia di esecuzione e fallimento, l'allegato può essere trattato quale
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF).

4. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie
o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché
ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola
tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un
lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze
del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il
loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (DTF 144 I 318
consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2).

Nel caso concreto, come detto, l'insorgente si limita ad affermare che dopo
aver scritto all'autorità di vigilanza non sarebbe successo nulla. Mediante
tale generica affermazione egli tuttavia non spiega - conformemente alle
suesposte esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - in che modo l'inattività
denunciata sarebbe contraria alla garanzia costituzionale dell'art. 29 cpv. 1
Cost. Per di più, il ricorrente non fa valere di aver invano inoltrato un
sollecito all'autorità cantonale, ciò che gli incombeva di fare prima di adire
il Tribunale federale per censurare un ritardo ingiustificato (DTF 126 V 244
consid. 2d; sentenza 1B_502/2018 del 12 novembre 2018 consid. 7).

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini