Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.406/2019
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       Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_406/2019

Sentenza del 3 giugno 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Xenia Peran,

ricorrente,

contro

1. B.________AG,

2. Confederazione Svizzera,

3. Stato del Cantone Ticino,

entrambi patrocinati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino,

opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.78).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nelle esecuzioni promosse da B.________AG, dalla Confederazione svizzera e
dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, l'Ufficio di
esecuzione di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento tra il 17 ed il 30
agosto 2018.

Con sentenza 23 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella
misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ avverso
tali avvisi di pignoramento. Secondo la Corte cantonale, le critiche rivolte
contro il pignoramento stesso sono prive d'oggetto dato che non è ancora stato
eseguito, mentre la richiesta di annullare l'avviso di pignoramento
nell'esecuzione promossa da B.________AG va respinta dato che tale creditrice
ha prodotto, con la domanda di continuazione dell'esecuzione, la proposta di
giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018 con
cui l'escussa è stata condannata a pagarle fr. 4'403.-- (oltre interessi e
spese) e che l'opposizione dell'escussa è stata rigettata in via definitiva.
L'autorità di vigilanza ha infine osservato che la partenza dell'escussa per
l'estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influito sulla validità delle
esecuzioni, dato che gli avvisi di pignoramento le sono stati notificati prima
(art. 53 LEF).

2. 

Con ricorso in materia civile 16 maggio 2019 A.________ ha impugnato la
sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendone
l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame la ricorrente lamenta la violazione degli art. 53 e 80
LEF, 9, 29 e 30 Cost. e 6 CEDU. Ella solleva nuovamente " l'eccezione
d'incompetenza territoriale " per effetto del suo trasferimento all'estero e
ribadisce che l'esecuzione promossa da B.________AG si fonderebbe su una
decisione non definitiva e non regolarmente notificata. La ricorrente ripropone
quindi in sostanza le censure già sollevate dinanzi all'autorità di vigilanza,
limitandosi però ad apoditticamente e genericamente contestare quanto stabilito
dai Giudici cantonali. Il suo gravame non soddisfa pertanto le esigenze di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 3 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini