Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.380/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_380/2019

Sentenza del 17 maggio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.48).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nell'esecuzione promossa da A.________ nei confronti di B.________ per
l'incasso di fr. 32'401.-- oltre interessi, in data 9 maggio 2018 l'Ufficio di
esecuzione di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni dopo aver
accertato che l'escusso non possedeva beni pignorabili (la sua autovettura,
segnatamente, essendo priva di valore commerciale).

Con sentenza 11 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente
accolto un ricorso 25 maggio 2018 di A.________, annullando l'attestato di
carenza di beni ed il relativo verbale di pignoramento limitatamente
all'autovettura dell'escusso (dispositivo n. 1.1) e facendo ordine all'ufficio
di esecuzione di pignorare tale autovettura e di emettere un nuovo verbale di
pignoramento (dispositivo n. 1.2). I Giudici cantonali hanno in particolare
osservato che al pignoramento eseguito l'11 aprile 2018 l'escusso è stato
validamente rappresentato dalla sua curatrice (nominata in via cautelare il 28
febbraio 2018), che l'ammontare delle spese di locazione mensili dell'escusso
(fr. 1'750.--) corrisponde alla documentazione agli atti e che non risulta che
l'escusso abbia attualmente un conto di risparmio né che sua moglie disponga di
un reddito. Essi hanno invece considerato che l'autovettura dell'escusso non
può essere ritenuta impignorabile, non potendosi presumere che il ricavo della
sua realizzazione non permetta di coprire le spese (v. art. 92 cpv. 2 LEF).

2. 

Con ricorso in materia civile 8 maggio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza
dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di
dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla, ad eccezione del dispositivo
n. 1.2.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel suo rimedio al Tribunale federale la ricorrente sostiene, in sostanza, che
gli elementi relativi al calcolo del minimo vitale dell'escusso sarebbero stati
accertati in modo arbitrario e che la curatela in favore di quest'ultimo
sarebbe stata istituita "in modo fraudolento", riproponendo quindi in larga
misura le censure già sollevate dinanzi all'autorità di vigilanza. Il gravame
si esaurisce tuttavia in un'apodittica e generica contestazione di quanto
stabilito dai Giudici cantonali e non soddisfa pertanto le esigenze di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 17 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini