Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.334/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_334/2019

Sentenza del 7 maggio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Francesca Balerna Gianotti,

opponente,

Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia.

Oggetto

misure di protezione in favore del figlio,

ricorsi contro la sentenza emanata il 15 marzo 2019

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2018.129).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

C.________ è figlio di A.________ e di B.________. I genitori detengono
l'autorità parentale congiunta e dal 2016 C.________ è affidato alla custodia
alternata degli stessi.

Con decisione 16 agosto 2018 l'Autorità regionale di protezione 13 sede di
Maggia ha privato provvisoriamente A.________ del diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio e ha affidato provvisoriamente quest'ultimo alle
cure del padre, ha stabilito che la madre non è autorizzata a trasferire il
domicilio del figlio a X.________, ha conferito all'Ufficio dell'aiuto e della
protezione del Cantone Ticino il compito di effettuare una valutazione
socio-familiare e ambientale e ha incaricato il Servizio medico psicologico di
Bellinzona di procedere, entro sei mesi, ad una valutazione delle capacità
genitoriali delle parti e ad una verifica dei problemi e dei disagi del minore.
Per l'autorità di protezione, nell'attesa di esperire le valutazioni ordinate,
l'affidamento del figlio al padre rispecchia maggiormente il bene del minore.

Mediante sentenza 15 marzo 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da
A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione.

2. 

Con un ricorso in materia civile ed un ricorso sussidiario in materia
costituzionale datati 23 aprile 2019 (consegnati alla posta svizzera il giorno
seguente), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale
federale.

Avverso la medesima sentenza la ricorrente ha poi trasmesso al Tribunale
federale, in data 2 maggio 2019, un ulteriore ricorso in materia civile ed un
ulteriore ricorso sussidiario in materia costituzionale, di contenuto pressoché
identico ai precedenti. Ella ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF (applicabile, su rinvio dell'art. 117 LTF, anche
al ricorso sussidiario in materia costituzionale), il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

La contestata sentenza è stata notificata alla ricorrente il 18 marzo 2019.
Essa costituisce una decisione in materia di misure provvisionali (v. sentenze
5A_46/2017 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; 5A_932/2012 del 5 marzo 2013
consid. 2.1), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il
termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali
dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (art. 46 cpv. 2 LTF). Il termine per adire il
Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 19 marzo 2019 (art. 44
cpv. 1 LTF) per scadere il 17 aprile 2019. I gravami all'esame, consegnati alla
posta svizzera il 24 aprile 2019 rispettivamente il 2 maggio 2019 (data del
timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF), risultano quindi tardivi.

4. 

Da quanto precede discende che i ricorsi, manifestamente inammissibili, possono
essere decisi nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett.
a LTF, rispettivamente dai combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Nelle concrete circostanze si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), per cui la domanda di assistenza
giudiziaria della ricorrente diventa priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

I ricorsi sono inammissibili.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 13 sede di
Maggia e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini