Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.327/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_327/2019

Sentenza del 1° maggio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Fiduciaria C.________ SA,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.23).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con sentenza 16 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente
accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presentato da
A.A.________ e B.A.________ avverso due avvisi di pignoramento emessi nelle
esecuzioni promosse dalla Fiduciaria C.________ SA nei loro confronti, facendo
ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) di azzerare le spese di rigetto
dell'opposizione computate per errore nelle spese esecutive.

Il 20 marzo 2019 l'UE ha quindi emesso d'ufficio due conteggi indicanti in fr.
188.75 l'importo totale dovuto in ciascuna delle esecuzioni.

Con sentenza 4 aprile 2019 l'autorità di vigilanza ha dichiarato inammissibile
un ulteriore ricorso 27 marzo 2019 introdotto dai coniugi A.________,
osservando che le esecuzioni non possono essere né sospese né annullate
(considerato che le sue precedenti decisioni, segnatamente quella del 16
gennaio 2019, sono ormai definitive), che il pignoramento non può essere
annullato (dato che non è ancora stato eseguito) e che la via d'impugnazione
dell'art. 17 LEF non è aperta avverso i conteggi 20 marzo 2019 (poiché essi
hanno un valore meramente informativo e non sono atti ufficiali destinati a far
proseguire o chiudere le esecuzioni dirette contro i ricorrenti).

2. 

Con ricorso 23 aprile 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 4 aprile 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla,
di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la
composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in
via anticipata. I ricorrenti hanno inoltre invitato i Giudici federali della II
Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi
nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione
del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".

Non sono state chieste determinazioni.

Con il medesimo allegato A.A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza
emanata il 4 aprile 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale rimedio è stato
trattato separatamente (v. sentenza 5A_326/2019 pronunciata in data odierna).

3. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di
astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera
dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è
inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun
motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto
ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito
a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2
LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo
chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

4.

4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte).

4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

I ricorrenti ritengono in sostanza che le esecuzioni promosse dall'opponente
sarebbero inficiate da vari vizi di procedura, di trascrizione e di calcolo. Il
loro rimedio si esaurisce tuttavia in una confusa e generica contestazione del
giudizio cantonale, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti
ragionamenti dell'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno
comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 1° maggio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini