Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.326/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_326/2019

Sentenza del 1° maggio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

D.________,

patrocinato dall'avv. Umberto De Martino,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano.

Oggetto

annullamento di un'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.89).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il 4 ottobre 2018 D.________ ha introdotto un ricorso contro il precetto
esecutivo che l'Ufficio di esecuzione di Lugano gli ha notificato
nell'esecuzione promossa da A.A.________ per l'incasso di fr. 100.-- oltre
interessi.

Con scritto 9 gennaio 2019 A.A.________ ha chiesto di annullare le spese
relative al precetto esecutivo, precisando di avere nel frattempo fatto
emettere un nuovo precetto esecutivo contro X.________ per il medesimo importo.
Con ulteriore scritto 17 gennaio 2019 egli ha chiesto l'emanazione da parte
dell'autorità di vigilanza di una " risoluzione definitiva ".

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, ha interpretato tali scritti quale
sostanziale acquiescenza al ricorso (dietro annullamento delle spese esecutive
relative all'esecuzione promossa per errore contro D.________, anziché contro
X.________) e con sentenza 4 aprile 2019 ha quindi dato atto dell'annullamento
dell'esecuzione e delle connesse spese e ha stralciato la causa dai ruoli.

2. 

Con ricorso 23 aprile 2019 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità
di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione
della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata.
Il ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto
civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera
Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di
gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".

Non sono state chieste determinazioni.

Con il medesimo allegato A.A.________ e la di lui moglie hanno impugnato anche
un'altra sentenza emanata il 4 aprile 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale
rimedio è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_327/2019 pronunciata in
data odierna).

3. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di
astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera
dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è
inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun
motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto
ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito
ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2
LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo
chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

4.

4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e
di vari funzionari cantonali).

4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio qui all'esame si esaurisce in una confusa e generica contestazione
del giudizio cantonale, senza alcun serio confronto con l'argomentazione
dell'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha
comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 1° maggio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini