Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.261/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_261/2019

Sentenza del 1° aprile 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Edy Grignola,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (rigetto provvisorio dell'opposizione),

ricorso contro il decreto emanato il 18 febbraio 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (14.2019.38).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

A.________ ha presentato reclamo avverso la decisione 7 febbraio 2019 con cui
il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria la sua
opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________SA per
l'incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi.

Con decreto 18 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo contenuta nel reclamo, osservando che tale rimedio
appariva di primo acchito privo di possibilità di successo, dato che A.________
si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni presentate dinanzi al
giudice di prime cure, senza confrontarsi direttamente con la decisione
pretorile impugnata.

2. 

Con " ricorso in materia di diritto pubblic o" 27 marzo 2019 A.________ ha
impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarlo
nel senso di accogliere la sua domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
al reclamo. Egli pare inoltre postulare la concessione dell'effetto sospensivo
anche per la procedura ricorsuale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Il decreto impugnato, che non pone fine al procedimento, costituisce una
decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di
merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa
di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) che supera
il valore litigioso minimo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro il decreto
contestato è quindi semmai aperta la via del ricorso in materia civile, e non
del ricorso in materia di diritto pubblico (come indicato dal ricorrente).

3.1. Una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF è tuttavia
suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può
causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio
impugnato, non si è esplicitamente pronunciato sull'adempimento delle
condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale
federale. Nel gravame egli accenna invero al fatto che il contestato decreto
possa esporlo "ad una ingiusta esecuzione arrecando [...] un danno economico
considerata l'ingente somma oggetto di contestazione", ma ciò non costituisce
un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile ai sensi dell'art. 93
cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2). L'ipotesi della lett. b non
entra poi, in ogni modo, in linea di conto nella fattispecie. Il rimedio è
pertanto manifestamente inammissibile.

3.2. L'impugnativa all'esame risulta irricevibile anche nella misura in cui non
censura il decreto di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì
discute la decisione pretorile.

3.3. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Per costante
giurisprudenza, la decisione che nega il conferimento dell'effetto sospensivo è
una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui
la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti
costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta
l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi
diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa
che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con
un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in
cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364
consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Il ricorrente rimprovera all'autorità precedente la violazione degli art. 9 e
29 cpv. 1 Cost. per aver in sostanza "praticamente anticipato la decisione
della causa di merito", ma le sue generiche censure non soddisfano le severe
esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del
ricorso, la (eventuale) istanza di conferimento dell'effetto sospensivo allo
stesso è divenuta priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° aprile 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini