Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.233/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_233/2019

Sentenza del 27 marzo 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Oggetto

vigilanza sulle fondazioni,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2019 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2019.32).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con sentenza 26 febbraio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso " per ritardata e denegata
giustizia " introdotto da A.________ nei confronti della Vigilanza sulle
fondazioni e LPP della Svizzera orientale. L'autorità cantonale ha osservato
che A.________, davanti a tale organo di vigilanza, non è parte in causa
nell'ambito di un procedimento, ma è unicamente un denunciante, di modo che non
è legittimato a ricorrere per ritardata o denegata giustizia.

2. 

Con ricorso 20 marzo 2019 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte
giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Il
ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto
civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera
Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di
gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni
terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna
prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi
non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

4.

4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza dell'autorità cantonale, bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte).

4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame il ricorrente spiega di aver segnalato, senza successo,
alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale " la necessità
di attuare degli accertamenti (...) nei confronti dei funzionari dello Stato
che sono presenti nelle organizzazioni delle fondazioni " e di aver poi
sottoposto " il diniego procedurale alla Prima Camera civile del Tribunale
d'appello ". Egli ritiene che la sentenza impugnata sia " inficiata da vizi di
forma e pregiudizi ", ma il suo ricorso si esaurisce in una confusa e generica
contestazione del giudizio cantonale di irricevibilità, senza alcun serio
confronto con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata
dall'autorità inferiore, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha
comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è
invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione
introdotti dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce
l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini