Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.203/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_203/2019

Sentenza del 21 marzo 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Bellinzona.

Oggetto

assegnazione di un termine (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.13).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il 30 gennaio 2019 l'avv. B.________ ha presentato all'Ufficio di esecuzione di
Bellinzona (UE) una domanda di non dar notizia a terzi dell'esecuzione promossa
contro di lui da A.________ per l'incasso di fr. 100.--. Il 6 febbraio 2019
l'UE ha informato A.________ di tale domanda e l'ha invitato a comunicare entro
il 28 febbraio 2019 se aveva avviato una procedura di eliminazione
dell'opposizione o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito,
con l'avvertenza secondo cui in caso di mancata comunicazione l'esecuzione non
sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).

Con sentenza 20 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da
A.________ contro l'assegnazione di tale termine. La Corte cantonale ha
ritenuto il provvedimento impugnato conforme alla legge, osservando in
particolare che l'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche alle esecuzioni
promosse prima del 1° gennaio 2019, che al momento della presentazione della
domanda dell'escusso erano passati più di tre mesi dalla notifica del precetto
esecutivo avvenuta il 5 ottobre 2018, che il termine impartito non è
finalizzato all'avvio di una causa di rigetto dell'opposizione o di
accertamento del preteso credito, ma soltanto alla comunicazione delle
iniziative processuali finora eventualmente intraprese, e che gli uffici di
esecuzione non hanno l'obbligo di indicare sulle loro decisioni i rimedi
giuridici.

2. 

Con ricorso 11 marzo 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di
vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio,
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la
composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in
via anticipata. Il ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II
Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi
nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione
del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni
terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna
prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e
Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

4.

4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in
cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e
di vari funzionari cantonali).

4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare,
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le
medesime censure presentate dinanzi all'istanza precedente contro il
provvedimento dell'UE, confrontandosi soltanto in modo generico e confuso con
la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata dall'autorità di
vigilanza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli
art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha
comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione
dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1
LTF).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie,
per poter eventualmente ritirare il ricorso, è invece pretestuosa. Dati i
numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dal ricorrente
dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle
spese giudiziarie generate dai suoi allegati. Peraltro, anche quando
l'ammontare gli è stato comunicato mediante richiesta di anticipo, egli si è
limitato a non pagarlo, senza prevalersi della facoltà di ritirare il ricorso,
rispettivamente la domanda di revisione (v. ad esempio sentenza 4A_631/2018 del
5 febbraio 2019).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 21 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini