Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.147/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_147/2019

Sentenza del 25 marzo 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, Bovey,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Giovanna Bonafede,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,

opponente.

Oggetto

protezione dell'unione coniugale,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2019 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2018.30).

Fatti:

A.

A.a. B.________ e A.________ si sono sposati nel 2007; nel 2011 hanno adottato
una bambina, C.________, nata quello stesso anno. I coniugi vivono separati dal
15 maggio 2016.

A.b. A.________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano in data 6 settembre
2016 con un'istanza di protezione dell'unione coniugale intesa ad ottenere -
per quanto qui ancora controverso - l'affidamento esclusivo della figlia,
contributi alimentari per sé e per la figlia oltre alla messa a carico del
marito di tutte le spese relative alle attività extrascolastiche e delle spese
straordinarie della figlia, infine il versamento di una provisio ad litem, in
subordine la concessione del gratuito patrocinio. Dal canto suo, B.________ ha
chiesto la custodia alternata della figlia e offerto contributi alimentari
ridotti per moglie e figlia, opponendosi altresì alla provisio ad litem
 richiesta da A.________. In sede di conclusioni, le parti hanno rivisto le
proprie richieste rispettivamente offerte pecuniarie; il marito ha postulato
una presa a carico delle spese straordinarie della figlia in ragione di metà
per ogni coniuge.

A.c. Statuendo in data 28 febbraio 2018, il Pretore ha affidato la figlia alla
sola madre, statuito un diritto di visita minimo del padre (un fine settimana
su due - dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina - e dal martedì sera al
mercoledì mattina ogni due settimane durante la scuola, oltre a parte delle
vacanze) e fissato i contributi alimentari mensili in fr. 67.50 per A.________
e in fr. 2'397.-- per la figlia, assegni familiari non compresi; ha infine
respinto la domanda di provisio ad litem di A.________.

B. 

B.________ ha adito con appello del 12 marzo 2018 la I Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo la custodia della figlia
ogni lunedì e martedì, notti comprese, oltre a un fine settimana su due, la
soppressione del contributo alimentare mensile per A.________ e la riduzione di
quello per la figlia C.________ a fr. 1'198.50, assegni familiari non compresi.
Con il qui impugnato giudizio 18 gennaio 2019, il Tribunale di appello ha
parzialmente accolto il gravame e riformato la sentenza di primo grado nel
senso che ha instaurato la custodia alternata dei genitori affidando la figlia
al padre il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), nonché il sabato e la
domenica (pernottamento compreso) ogni quindici giorni, ha fissato il domicilio
legale della figlia presso la madre, e ha ridotto il contributo alimentare del
padre alla figlia a fr. 1'370.-- mensili, lasciando intoccato quello per la
moglie. La Corte cantonale ha posto le spese di prima e seconda sede a carico
di A.________ nella misura di 9/10 e per il rimanente di B.________, al quale
ha riconosciuto ripetibili ridotte di prima e seconda sede.

C. 

Contro il giudizio cantonale insorge A.________ (qui di seguito: ricorrente).
Con ricorso in materia civile datato 21 febbraio 2019, chiede l'annullamento
della sentenza impugnata e la riforma della stessa nel senso che sia respinto
l'appello di B.________ (qui di seguito: opponente) e che le spese di giustizia
di seconda sede siano poste a carico di lui nella misura di 3/4 e le vengano
riconosciute spese ripetibili ridotte di seconda sede. Chiede altresì di essere
messa a beneficio dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio,
assicurato dalla sua patrocinatrice.

Con decreto presidenziale 14 marzo 2019 è stata respinta l'istanza di
concessione dell'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel
merito.

Diritto:

1.

1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto
da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse
degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata
(art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art.
90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di
ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF). Essendo controversi i contributi a moglie e figlia nonché l'attribuzione
della custodia sulla figlia, il ricorso è ammissibile indipendentemente dal
valore litigioso, che peraltro eccede i fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv.
1 lett. b LTF; sentenze 5A_994/2018 del 29 ottobre 2019 consid. 1.2; 5A_312/
2019 del 17 ottobre 2019 consid. 1.1; 5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid.
1 con rinvio, non pubblicato in DTF 142 III 612). Il gravame si rivela quindi
in linea di principio ammissibile.

1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai
sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1 e 5.2), motivo per cui il
ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti
costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e
motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid.
1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).

Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid.
2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile
soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve
essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua
motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella
contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369
consid. 4.3).

1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la
rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono
arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2
LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali
(DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).

L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il
divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto
il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva
trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito
della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni
insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non
attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con
rinvii).

2. 

Controversi rimangono avanti al Tr ibunale federale la custodia sulla figlia
C.________ (tema trattato qui di seguito), l'ammontare dei contributi
alimentari che l'opponente deve versare alla figlia ( infra consid. 3) e alla
ricorrente ( infra consid. 4), infine la ripartizione delle spese e ripetibili
( infra consid. 5).

2.1. Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli
effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC), segnatamente in relazione alla
custodia. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge
sull'autorità parentale entrate in vigore il 1° luglio 2014, la nozione di
"custodia parentale" (v. DTF 128 III 9, regesto) è stata sostituita con il
"diritto di determinare il luogo di dimora del figlio" (art. 301a cpv. 1 CC).
Il concetto generico di "custodia" si esaurisce ormai nella sola "custodia di
fatto", ovvero la gestione quotidiana del figlio e l'esercizio dei diritti e
doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 617 consid.
3.2.2 con rinvii dottrinali; 142 III 612 consid. 4.1 con rinvii dottrinali).

L'autorità parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non
implica necessariamente una custodia alternata. Chiamato a statuire in
proposito, tuttavia, il giudice deve esaminare se una custodia alternata è
possibile e compatibile con il bene del minore (v. art. 298 cpv. 2 ^ter CC;
sentenza 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 5.1), principio fondamentale
per l'attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori
devono cedere il passo. La possibilità concreta di instaurare una custodia
alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle
circostanze del caso di specie, sicché i numerosi studi psicologici che si
esprimono in modo assoluto in favore di o contro una tale variante della
custodia, senza considerare i parametri rilevanti nella pratica, non possono
essere determinanti. Al giudice incombe infatti verificare, alla luce delle
situazioni di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata appare
effettivamente idonea a preservare il bene del figlio (DTF 142 III 617 consid.
3.2.3 con rinvii; 142 III 612 consid. 4.2 con rinvii). 

Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori,
che devono essere date per entrambi, e l'esistenza, pure qui presso entrambi i
genitori, di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le
misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale
metodo di custodia richiede. La mera opposizione di uno dei genitori alla
custodia alternata non permette invero di ritenere un'incapacità di
cooperazione fra i genitori. Un conflitto marcato e durevole fra di loro,
avente per tema questioni legate al figlio, lascia per contro presagire
difficoltà future e avrà in linea di principio per conseguenza che il minore
sarà ripetutamente esposto a situazioni conflittuali, ciò che a sua volta
potrebbe apparire contrario al suo bene. La situazione geografica e la distanza
fra i luoghi di residenza dei genitori, la possibilità dei genitori di
occuparsi personalmente del figlio, l'età di quest'ultimo e la presenza di
fratelli o di una cerchia sociale sono ulteriori fattori di cui si deve tener
conto, così come della stabilità che deriva dal mantenimento della situazione
previgente, nel senso che una custodia alternata potrà essere instaurata più
facilmente se già prima della separazione entrambi i genitori si occupavano in
alternanza del figlio. Né va trascurato il desiderio del figlio, anche qualora
non disponga (ancora) della capacità di discernimento necessaria per valutare
la portata della questione. Incomberà al giudice, che accerta i fatti
d'ufficio, determinare la necessità di fare appello a uno specialista, o di
richiedere un rapporto di valutazione sociale o una perizia, per interpretare
il desiderio del minore e coglierne la genuinità. Fatta riserva per le capacità
educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l'instaurazione
di una custodia alternata, tutti gli altri criteri sono interdipendenti, e la
loro rispettiva importanza varia secondo le circostanze del caso. I criteri
della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente
di un figlio avranno così un ruolo preminente in caso di lattanti e i figli in
bassa età, mentre che per un adolescente l'appartenenza a una cerchia sociale
sarà particolarmente importante. La capacità di collaborazione dei genitori
sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la
distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più
complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii; 142 III 612 consid. 4.3
con rinvii).

Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del
minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in
considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l'esame
della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l'altro
genitore (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4; 142 III 612 consid. 4.4).

Nel presente contesto, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento.
Il Tribunale federale interviene unicamente se egli si è distanziato senza
motivo dai principi stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se si è
basato su fattori che non dovevano giocare alcun ruolo nel caso di specie,
oppure se, al contrario, ha omesso di tenere conto di circostanze da prendere
imperativamente in considerazione (DTF 142 III 617 consid. 3.2.5; 142 III 612
consid. 4.5).

2.2. Il Tribunale di appello ha ritenuto, come già il Pretore, che in favore
della custodia alternata depone il fatto che i genitori si erano avvicendati
nella cura della figlia sin dalla loro separazione nel 2016, la capacità
educativa di entrambi, la loro buona volontà e la prossimità; le difficoltà di
dialogo lamentate dalla qui ricorrente sono senza effetto sulla figlia, che non
vi è coinvolta e, anzi, mantiene un rapporto costruttivo con entrambi i
genitori. Controversa è la rilevanza dell'asserita impossibilità per il padre
di accudire personalmente la bambina i lunedì e martedì dopo la scuola, fino al
rientro verso le ore 19.00: mentre il Pretore vi aveva ravveduto un fattore di
impedimento per la custodia alternata, il Tribunale di appello ha rammentato
che far parzialmente capo ad aiuti esterni, segnatamente da parte dei nonni,
non è censurabile, né controindicazioni sarebbero state formulate dalla
psicologa che aveva sentito C.________. I Giudici cantonali hanno refutato le
obiezioni della qui ricorrente: ella non avrebbe provato l'asserita
impossibilità per il padre di occuparsi della bambina già il mattino né
un'asserita ansia della figlia dovuta al passaggio da un genitore all'altro;
una perizia sulle capacità educative del padre non sarebbe indispensabile,
mentre la custodia esercitata esclusivamente da lei prima della separazione
sarebbe inconferente, posto che dopo la separazione anche il padre si è
occupato attivamente di C.________. La cadenza dell'alternanza della custodia
finora praticata avrebbe dato buona prova. Il Tribunale di appello ha pertanto
affidato C.________ alla custodia alternata dei genitori, confermando i ritmi
adottati dai genitori dopo la separazione, senza fissare precisi orari,
considerati superflui in assenza di una richiesta in tal senso.

2.3. Le censure ricorsuali non riescono a scalfire la correttezza del giudizio
impugnato.

2.3.1. Come leggere il rapporto della psicologa delegata all'ascolto della
figlia è questione di apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale
riesamina nella prospettiva dell'arbitrio ( supra consid. 1.3). Ribadire la
propria lettura, come fa la ricorrente, significa proporre una critica
meramente appellatoria, dunque inammissibile.

2.3.2. Riguardo al criterio della stabilità, non è di beneficio per la tesi
ricorsuale ribadire che fosse la madre ad accudire la figlia prima della
separazione, quando il Tribunale di appello ha già spiegato, come visto, per
quale ragione l'argomento sia inconferente, senza venir contraddetto dalla
ricorrente. Mera ripetizione di argomenti già giudicati senza peso dal
Tribunale di appello è poi l'ipotesi sulle ragioni che abbiano spinto
l'opponente ad aderire al sistema di " affido condiviso ". Anche il rimprovero
mosso al padre di non potersi occupare della figlia nemmeno al mattino viene
semplicemente riproposto: la menzione di quattro date alle quali il padre non
avrebbe accompagnato la figlia a scuola, accompagnata dall'apodittica
affermazione che tali eventi si siano ripetuti, non fa apparire la divergente
conclusione dei Giudici cantonali assolutamente insostenibile e, come tale,
arbitraria.

2.3.3. La ridiscussione delle possibilità, per il padre, di prendersi cura
personalmente della figlia, poi, ha carattere puramente appellatorio nella
misura in cui si esaurisce nella ripetizione della propria opinione in merito
al concetto di " tenera età " e nell'apprezzamento del giudizio pretorile. Non
importa, peraltro, disquisire sul fatto che l'aiuto dei nonni a un genitore nel
quadro della propria partecipazione alla cura del figlio rappresenti un "
principio giurisprudenziale consolidato " o soltanto la soluzione di un caso di
specie, dal momento che in questo come in quel caso, la ricorrente nemmeno
tenta di dimostrare che l'intervento delle nonne sia in un qualsiasi modo
nocivo per C.________.

2.3.4. Appellatoria è, da ultimo, la relativizzazione della durata reale della
custodia alternata, che si esaurisce nella menzione di date diverse da quelle
ritenute dal Tribunale di appello, senza alcun tentativo di dimostrare
l'insostenibilità di queste ultime.

2.3.5. Nella ridotta misura in cui le critiche testé esposte non siano
appellatorie, e come tali inammissibili, esse si rivelano in definitiva
infondate.

3.

3.1. Il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale stabilisce i
contributi di mantenimento destinati ai figli (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) secondo
le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3). Il
mantenimento del figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni
pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC). Esso è dunque prestato in natura e sotto forma
di contributo pecuniario; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedono
in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del
figlio (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Anche dopo la riformulazione dell'art.
276 cpv. 2 CC, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, vale il principio che il
genitore che non contribuisce in natura alla cura e all'educazione del figlio
(o vi contribuisce in misura irrilevante) sopporta le prestazioni pecuniarie
necessarie, mentre l'altro genitore vi contribuisce in natura. Per contro, se i
genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, debbono in linea di
principio versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a
quella nella quale provvedono alla cura del figlio in natura (sentenza 5A_727/
2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 con rinvii, in FamPra.ch 2019 pag.
1215).

Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 prima
parte CC). Esso serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei
genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC). Il contributo di mantenimento del
figlio si suddivide in contributo alle spese dirette e in contributo alle spese
derivanti dalla sua cura. Il contributo alle spese dirette comprende per
l'essenziale un montante di base (alimentazione, vestiti e biancheria, cura
personale e della salute ecc.), le spese di alloggio (partecipazione al canone
di locazione; in caso di custodia alternata, con riferimento alle spese
abitative di entrambi i genitori), i premi di cassa malati, le eventuali spese
dirette legate alla cura del figlio da parte di terzi, e altre spese
direttamente connesse con il figlio (sentenze 5A_743/2017 del 22 maggio 2019
consid. 5.2.3, in FamPra.ch 2019 pag. 1000; 5A_583/2018 del 18 gennaio 2019
consid. 5.1); idealmente, il giudice dovrebbe mettere a carico di un solo
genitore le spese usualmente indivise (come i premi di cassa malati) e
attribuirgli le prestazioni usualmente indivise (come gli assegni familiari;
sentenza 5A_743/2017 cit. consid. 5.4.3). Il contributo per la cura del figlio
corrisponde all'importo che manca al genitore per coprire il proprio
fabbisogno, se tale ammanco è la conseguenza del fatto che in ragione della
cura del figlio, egli non è in grado di mettere a profitto la propria capacità
lavorativa (DTF 144 III 377 consid. 7.1.3; sentenza 5A_743/2017 cit. loc.
cit.).

3.2. I Giudici cantonali hanno riassunto in primo luogo i calcoli effettuati
dal Pretore, il quale " in applicazione dell'usuale metodo fondato sul riparto
paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare " è giunto all'importo di fr.
2'397.-- quale fabbisogno complessivo di C.________. Dedotti i fabbisogni dei
due genitori e della figlia dal totale dei redditi e suddivisa l'eccedenza di
fr. 135.-- mensili a metà fra i coniugi, il Pretore ha fissato il contributo
alimentare dovuto dal padre alla figlia in fr. 2'397.-- e quello dovuto dal
marito alla moglie in fr. 67.50. Posta l'adozione della custodia alternata, il
Tribunale di appello ha accolto le censure ricorsuali nella misura in cui ha
conferito anche al qui opponente il supplemento di fr. 150.-- mensili al minimo
esistenziale riconosciuto dal diritto esecutivo - supplemento che il Pretore
aveva attribuito alla sola madre. Inoltre, rimasti incontestati i fattori di
calcolo, esso ha posto il contributo alimentare per C.________ a carico del
padre in ragione del 57 % (pari a fr. 1'370.-- arrotondati mensili) e della
madre del 43 % - ossia nella proporzione inversa della presa a carico diretta
della figlia.

3.3. Le censure ricorsuali non sono tali da sovvertire il giudizio impugnato.

3.3.1. Già non è sufficiente, per invocare una violazione del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.), affermare apoditticamente e senza ulteriori
argomenti - come invece fa la ricorrente - l'arbitrarietà dell'applicazione
dell'art. 285 CC da parte dei Giudici cantonali.

3.3.2. L'ammissibilità della censura è inoltre dubbia anche in ragione del
fatto che la ricorrente non afferma, né tanto meno dimostra, di aver sollevato
gli argomenti qui proposti già in istanza di appello, sicché ella con tali
argomenti non ha esaurito le istanze di ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF; DTF 143
III 290 consid. 1.1; sentenza 5A_848-849/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.2).

3.3.3. Ma anche a prescindere da queste lacune - in sé motivo di
inammissibilità dell'intera censura - gli argomenti sollevati dalla ricorrente
sono infondati nel migliore dei casi. La critica ai Giudici di appello di non
aver indicato quale dei due genitori dovrà provvedere ai costi fissi e diretti
della figlia è pretestuosa, visto che la ricorrente medesima è perfettamente in
grado di esporli nella lista che presenta; peraltro, se è vero che una messa a
carico di un solo genitore delle spese usualmente indivise può apparire
auspicabile ( supra consid. 3.1), detta soluzione non è imperativa quando la
divergente soluzione adottata dal giudice non crea confusione né incertezza -
ciò che la ricorrente non pretende sia il caso nella circostanza. Infine, la
ripartizione degli alimenti fra i genitori nella proporzione inversa a quella
in cui essi esercitano la custodia sulla figlia è, come visto, conforme alla
giurisprudenza.

3.3.4. Queste censure appaiono, in definitiva, infondate nella misura della
loro ricevibilità.

4.

4.1. In virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale stabilisce i contributi di mantenimento
destinati al coniuge, fissandoli in applicazione dell'art. 163 cpv. 1 CC.
Secondo questa norma, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura
delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

4.2. Il Tribunale di appello, ritenuto che a seguito dell'attribuzione della
custodia alternata ai genitori, al qui opponente rimaneva un'eccedenza
sufficiente per versare un contributo alla moglie che avrebbe potuto ammontare
fino a fr. 447.-- mensili, ha tuttavia rammentato che la qui ricorrente nelle
sue osservazioni all'appello non aveva formulato conclusioni cifrate in caso di
custodia alternata della figlia. Citando la DTF 137 III 617 consid. 4.3, ne ha
concluso che l'opponente non poteva essere condannato al versamento di una
contribuzione che eccedesse quanto riconosciuto alla ricorrente in prima
istanza.

4.3. Le censure ricorsuali sono votate all'insuccesso.

In primo luogo, anche in questo contesto la censura di violazione del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.) è semplicemente affermata in termini generici, ma non
è accompagnata da una motivazione che soddisfi le esigenze note ( supra consid.
1.2).

Laddove la ricorrente lamenta una "violazione del principio dell'obbligo di
mantenimento fra coniugi" ai sensi dell'art. 163 CC, è evidente la mancanza di
un rinvio alla violazione di un diritto costituzionale.

Le censure si rivelano, in conclusione, inammissibili.

5.

5.1. Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1
CPC). Conclusioni delle parti sull'ammontare delle spese processuali sono da
considerarsi semplici proposte (Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizeriche
Zivilprozessordnung, 3aed. 2017, n. 1 ad art. 105 CPC).

5.2. Il Tribunale di appello, pur consapevole delle conclusioni del qui
opponente, ha ripartito le spese processuali di prima e di seconda sede
conformemente alla reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) nella misura di
1/10 a carico del medesimo, e il rimanente a carico della qui ricorrente con
l'obbligo di versare ripetibili ridotte alla controparte.

5.3. La ricorrente ritiene che in tal modo, il Tribunale di appello sia andato
oltre le conclusioni dell'opponente, violando in tal modo l'art. 58 cpv. 1 CPC.
Posto che - ancora una volta - non è criticata alcuna violazione di un
qualsiasi diritto di rango costituzionale, la censura si appalesa di primo
acchito inammissibile.

6. 

In conclusione, nella ridotta misura della sua ricevibilità il ricorso deve
essere respinto. Come si evince dai considerandi che precedono, il gravame non
aveva sin dall'inizio alcuna possibilità di successo; viene così a mancare uno
dei presupposti per la concessione del postulato gratuito patrocinio (art. 64
cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie - fissate tenendo conto della situazione
economica delle parti - seguono allora la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La
ricorrente è peraltro condannata a rifondere all'opponente ripetibili per le
spese da lui sopportate in relazione all'istanza di concessione dell'effetto
sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 200.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

5. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini