Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1060/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1060/2019

Sentenza dell'8 gennaio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Marco Armati,

opponente.

Oggetto

provvedimenti cautelari (protezione dell'unione coniugale),

ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2019 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2019.129/130).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decreto cautelare 4 novembre 2019 emanato in una procedura a tutela
dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito
A.________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato
quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 200.-- mensili per la
moglie, di fr. 958.-- mensili per la figlia C.________ e di fr. 1'135.--
mensili per la figlia D.________.

Mediante sentenza 28 novembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di A.________. La Corte
cantonale ha annullato il decreto cautelare pretorile per quanto riguarda il
contributo alimentare nei confronti della moglie e rinviato gli atti al Pretore
affinché emani su tal punto un giudizio motivato. Per quanto riguarda invece i
contributi di mantenimento nei confronti delle figlie, i Giudici cantonali
hanno osservato che le conclusioni volte alla loro riduzione non erano
quantificate e risultavano quindi inammissibili.

2. 

Con ricorso 21 dicembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale
dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di stralciare il
contributo alimentare in favore della moglie e di ridurre quello per le figlie.
Egli chiede anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1
LTF). La sentenza qui impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari,
per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame essa deve quindi indicare
in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare,
con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in
cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283
consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente
non lamenta infatti alcuna lesione di diritti costituzionali ed omette di
misurarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio cantonale.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la (implicita) domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente va respinta in ragione dell'assenza di possibilità
di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie
sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 8 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini