Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1039/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1039/2019

Sentenza del 28 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, von Werdt,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Ursula Nobile-Imberti,

ricorrente,

contro

Clinica B.________,

opponente.

Oggetto

spese procedurali (ricovero a scopo di assistenza),

ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2019 dalla I Camera civile
del Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK1 19 188).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

A.________ è stata ricoverata a scopo di assistenza in data 31 ottobre 2019
presso la Clinica B.________ di X.________.

2. 

Contro la decisione di ricovero A.________ ha interposto reclamo in data 1°
novembre 2019. Con decreto 12 novembre 2019 il Presidente della I Camera civile
del Tribunale cantonale dei Grigioni l'ha citata a comparire al dibattimento
indetto per il 18 novembre 2019 alle ore 9.00. Ella ha tuttavia rifiutato di
presentarsi al dibattimento.

Con sentenza 18 novembre 2019 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei
Grigioni ha respinto il reclamo, osservando che dalla perizia psichiatrica
esperita nel frattempo risultava che A.________ era affetta da schizofrenia
paranoide che ne avrebbe potuto mettere in pericolo l'incolumità psicofisica e
che solo un ricovero permetteva di garantire che ella assumesse la necessaria
terapia farmacologica. La Corte cantonale ha posto le spese procedurali di fr.
3'100.-- (tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e costi della perizia psichiatrica
di fr. 1'600.--) a carico di A.________.

3. 

Mediante ricorso in materia civile 19 dicembre 2019 A.________, assistita da
una legale, ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale
chiedendo di riformarla nel senso di rinunciare alla riscossione delle spese
procedurali. La ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la sede federale, con il gratuito patrocinio
della propria legale.

Non sono state chieste determinazioni.

4.

4.1. Malgrado siano unicamente impugnate le spese della procedura di reclamo
contro una decisione di ricovero a scopo di assistenza, la via del ricorso in
materia civile è aperta a prescindere dal loro ammontare (v. sentenza 5A_826/
2012 del 5 dicembre 2012 consid. 1.1).

4.2. Con l'eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d ed e LTF, innanzi
al Tribunale federale non può essere fatta valere la violazione del diritto
cantonale. Il ricorrente può unicamente prevalersi del fatto che l'errata
applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente viola il
diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9
Cost. Questa censura esige però una motivazione specifica nel senso dell'art.
106 cpv. 2 LTF. Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si
trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella
dell'autorità inferiore; occorre spiegare in modo chiaro e dettagliato, con
riferimento ai motivi della decisione impugnata, qual è il diritto
costituzionale leso e in cosa consiste la violazione (DTF 143 II 283 consid.
1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 385 consid. 2.3; 134 II 349 consid. 3).

5. 

La ricorrente, nel frattempo dimessa dalla clinica, non impugna la conferma del
ricovero a scopo di assistenza, ma soltanto la messa a suo carico delle spese
procedurali.

5.1. Secondo il Tribunale cantonale, alle spese della procedura di reclamo
contro una decisione di ricovero a scopo di assistenza è applicabile l'art. 63
cpv. 3 della legge grigionese del 12 giugno 1994 d'introduzione al codice
civile svizzero (LICC; CSC 210.100), il quale prevede che in presenza di
circostanze particolari si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la
procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. I Giudici
cantonali hanno spiegato che in concreto la ricorrente si era rifiutata di
presentarsi al dibattimento del 18 novembre 2019 (al quale era stata
regolarmente citata), per cui non avevano avuto modo di accertare se
sussistessero circostanze particolari nel senso dell'art. 63 cpv. 3 LICC.

5.2. L'insorgente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.), in particolare nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione della
predetta norma cantonale.

5.2.1. Ella ritiene innanzitutto che i Giudici cantonali, constatata
l'impossibilità di accertare l'esistenza di circostanze particolari e in
considerazione anche del suo stato di salute, dovevano " tenere in sospeso la
riscossione delle spese di procedura (come da prassi) "e verificare poi in
seguito la sua situazione economica.

La ricorrente invoca l'esistenza di una "prassi" cantonale secondo cui la
decisione sulla riscossione delle spese procedurali può essere lasciata in
sospeso, ma omette del tutto di comprovarla. Ella peraltro nemmeno dimostra che
le difficoltà economiche rientrerebbero tra le circostanze particolari che
permettono di rinunciare alla riscossione di tali spese nel senso dell'art. 63
cpv. 3 LICC. La generica censura non soddisfa pertanto i requisiti di
motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 4.2).

5.2.2. La ricorrente sostiene poi che con scritto 18 novembre 2019 la sua
patrocinatrice avrebbe comunicato al Tribunale cantonale di rappresentarla e
chiesto di porla al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che con lettera 19
novembre 2019 il tribunale avrebbe risposto alla legale di aver già notificato
il dispositivo e di non poter quindi considerare le richieste contenute nello
scritto del giorno precedente. L'insorgente ritiene che, ricevuto lo scritto
del 18 novembre 2019 che informava delle sue difficoltà finanziarie, i Giudici
cantonali avevano " l'obbligo di riconsiderare " la pronuncia relativa alle
spese procedurali.

In urto alle severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(supra consid. 4.2), la ricorrente non spiega minimamente in virtù di quale
norma o principio giuridico il Tribunale cantonale avrebbe avuto " l'obbligo di
riconsiderare " la sua decisione sulle spese procedurali dopo aver ricevuto una
domanda di assistenza giudiziaria tardiva. Risulta pertanto superfluo discutere
l'ammissibilità dei fatti nuovi addotti dalla ricorrente a fondamento della sua
argomentazione.

6. 

Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, va
dichiarato integralmente inammissibile.

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare
al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda
frase LTF).

Nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza
giudiziaria (con cui è pure chiesto il gratuito patrocinio) per la procedura
innanzi al Tribunale federale va respinta, indipendentemente dall'eventuale
indigenza della ricorrente, dato che il suo ricorso si rivelava fin dall'inizio
privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria
della ricorrente è respinta.

3. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del
Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 28 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini