Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.45/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_45/2019

Sentenza del 27 settembre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Marco Garbani,

opponente.

Oggetto

impedimento al lavoro; salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2019

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2018.37).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Il 18 marzo 2015 la B.________ ha licenziato A.________ con effetto al 30
aprile successivo. Essa ha però versato il salario fino al 30 maggio 2015,
perché ha considerato, sulla base di un rapporto del medico fiduciario della
propria assicurazione, che l'inabilità lavorativa per malattia del lavoratore,
iniziata il 23 marzo 2015, era terminata il 2 aprile 2015 comportando una
proroga del termine di disdetta fino al 30 maggio 2015.

1.2. Con giudizio 19 gennaio 2018 il Pretore della giurisdizione di Lugano ha
respinto la petizione 12 settembre 2016 con cui A.________ ha chiesto di
condannare la sua ex datrice di lavoro a pagargli fr. 10'688.33 a titolo di
rimunerazione delle ore straordinarie svolte e quale indennità per giorni di
vacanza non goduti.

2. 

La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto,
con sentenza 23 luglio 2019, un appello dell'attore. Come già il Pretore, la
Corte cantonale ha ritenuto che i certificati medici prodotti dal lavoratore
non erano sufficienti per dimostrare che egli, a causa della sua malattia, non
fosse stato in grado di beneficiare durante il termine di disdetta del riposo
risultante dall'esenzione dal lavoro e di compensare in tal modo le ore
straordinarie effettuate e i giorni di vacanza non goduti.

3. 

A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso 27 agosto 2019 chiedendo
che la sua ex datrice di lavoro sia condannata a versargli fr. 10'688.30 " per
vacanze, giorni e ore straordinari non goduti " e fr. 3'040.-- a titolo di
ripetibili. Narra la propria versione dei fatti e afferma in sostanza di aver
dimostrato con i certificati medici prodotti il perdurare della sua malattia
anche dopo il 2 aprile 2015. Sostiene che, fondandosi invece sul rapporto del
medico fiduciario dell'assicurazione, le istanze cantonali hanno emanato una
decisione " totalmente parziale ".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

4.1. Poiché il valore di lite - nel cui computo non si considerano gli
interessi, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 51 cpv. 3 LTF) - non
raggiunge quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per
un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto del
lavoro, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario
in materia costituzionale.

Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua
inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e
spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza
impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF
richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid.
2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto
dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale
(DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione,
atteso che il ricorrente si limita a presentare una sua versione dei fatti e a
discutere liberamente la sentenza impugnata, lamentando una valutazione errata
delle prove agli atti, ma nemmeno menziona un diritto costituzionale che
sarebbe stato violato.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte
adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b
LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c e 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti