Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.81/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_81/2019

Sentenza del 31 ottobre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Klett, Hohl,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

interessi moratori,

ricorso contro il lodo emanato l'11 gennaio 2019 dall'arbitro unico ad hoc.

Fatti:

A. 

Il 15 giugno 2001 la A.________ SA e B.________ hanno concluso una convenzione
di scioglimento del contratto di lavoro con una clausola compromissoria.

Con istanza 17 maggio 2011, non potendosi accordare con la predetta società
anonima, B.________ ha chiesto e ottenuto dalla II Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino la nomina di un arbitro unico. Quest'ultimo ha
stralciato dai ruoli una prima procedura arbitrale con decisione 1° giugno 2016
per mancato pagamento di un anticipo spese.

B. 

In seguito ad una nuova istanza 16 aprile 2016 di B.________ la II Camera
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha nuovamente nominato il
predetto arbitro. Con lodo 11 gennaio 2019 questi ha, in parziale accoglimento
della petizione di B.________ (dispositivo n. 1), condannato la A.________ SA a
pagare all'attore 98'731.43 dollari statunitensi, oltre interessi a partire dal
5 ottobre 2001 (dispositivo n. 2). Egli ha interpretato il punto 5.2 lett. b
della predetta convenzione nel senso che l'attore, cessionario di 450'000.--
dollari statunitensi di un credito di circa 2'600'000.-- dollari statunitensi
vantato dalla A.________ SA nei confronti della C.________, aveva il diritto di
ottenere prioritariamente la metà del recupero di quest'ultimo credito fino a
concorrenza di 450'000.-- dollari statunitensi, riservati tuttavia diritti
prioritari concessi a terzi. Ha quindi ritenuto che dal dividendo dell'ottobre
2001 di 400'000.-- dollari statunitensi accreditato il 5 ottobre 2001 sul conto
rubricato C.________, la A.________ SA aveva correttamente pagato a una
creditrice ipotecaria 202'537.22 dollari statunitensi, ma aveva omesso di
versare all'attore a tale data la metà della rimanenza di 197'462.87 dollari
statunitensi.

C. 

Con ricorso in materia civile del 13 febbraio 2019 la A.________ SA postula
l'annullamento del dispositivo n. 2 del lodo. Afferma che questo si palesa
arbitrario per quanto attiene alla data d'inizio degli interessi di mora.

Con risposta 9 aprile 2019 B.________ propone la reiezione del ricorso.

Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti.

Con istanza 11 ottobre 2019 la A.________ SA ha chiesto il conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso.

Il 16 ottobre 2019 il patrocinatore dell'opponente ha comunicato di non più
assistere quest'ultimo.

Con osservazioni 25 ottobre 2019 B.________ propone di non attribuire l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF,
fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo
della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara
inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli
articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che
permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare
l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore.

La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si
differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di
sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati
nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole
sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il
ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale
non annoverata in tali articoli.

Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e
motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti
fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134
III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio
dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche
appellatorie (sentenza 4A_402/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 1).

2. 

Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già
previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27
marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere
impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di
fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del
diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde
sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento
all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131
I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo
che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il
giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una
svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità
(DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).

2.1. L'arbitro ha ritenuto che gli interessi di mora decorrono dal 5 ottobre
2001, data in cui è stato accredito sul conto della convenuta rubricato
C.________ il dividendo da cui ha determinato l'importo spettante all'attore,
perché giusta il punto 5.2 lett. b della convenzione 15 giugno 2001 " qualsiasi
pagamento che dovesse essere fatto dal debitore o da terzi... [omissis].. andrà
a favore, in parti uguali, di A.________ SA e di B.________ fino alla completa
estinzione del credito di USD 450'000 di ciascuno ".

2.2. La ricorrente ritiene il lodo arbitrario con riferimento alla data da cui
partono gli interessi. Afferma che giusta l'art. 102 cpv. 1 CO il debitore, la
cui obbligazione è scaduta, è costituito in mora mediante interpellazione del
creditore, ma che l'opponente non aveva, fino all'avvio della procedura
arbitrale, avanzato pretese. Il contratto non avrebbe neppure previsto una
scadenza determinabile e non sarebbe nemmeno stato chiaro, fino alla pronuncia
del lodo, in che misura il dividendo in questione spettasse all'opponente.

Sostiene poi che l'opponente sarebbe incorso in un abuso di diritto nel senso
dell'art. 2 cpv. 2 CC, perché ha atteso fino a poco prima dell'intervento della
prescrizione per incoare il primo arbitrato. Afferma di essere stata in mora
unicamente dal 16 dicembre 2016, quando è stata avviata la seconda procedura
arbitrale, atteso che la prima procedura sarebbe a tal proposito irrilevante
poiché terminata con un decreto di stralcio.

2.3. Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare suggerire la ricorrente,
esistono altri casi accanto a quelli previsti dall'art. 102 cpv. 2 CO in cui il
debitore si trova in mora senza essere stato interpellato. La dottrina annovera
fra questi quelli in cui, in base alle circostanze concrete, solamente il
debitore può riconoscere quando deve effettuare la sua prestazione (VON TUHR/
ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3aed. 1974,
vol. II, pag. 140; WOLFGANG WIEGAND, Commento basilese, Obligationenrecht I, 6a
ed. 2015, n. 11 ad art. 102 CO) e cita, a titolo di esempio, il caso - previsto
dall'art. 400 cpv. 2 CO - del mandatario che ha ritardato il versamento di
somme pervenutegli in forza del suo mandato. La ricorrente indica invero - come
risulta dal lodo - che l'opponente era al corrente del versamento del
dividendo, ma non sostiene che egli fosse pure a conoscenza degli importi che
dovevano essere soddisfatti prioritariamente con esso. Sia come sia, non è in
concreto ravvisabile perché sarebbe addirittura arbitrario considerare, come
fatto dall'arbitro, che la clausola 5.2 lett. b rientri fra i casi in cui il
debitore si trova in mora senza essere stato preventivamente interpellato,
atteso che tale disposizione contrattuale prevede l'obbligo della ricorrente di
incassare anche la parte del credito spettante all'opponente. Ne segue che la
censura è infondata.

Anche la lamentela di un preteso abuso di diritto da parte dell'opponente non è
di soccorso alla ricorrente. Incorre in un abuso di diritto il creditore che
aspetta a lungo per far valere la propria pretesa solo se sussistono elementi
che fanno apparire l'attesa abusiva (DTF 116 II 428 consid. 2). In concreto la
ricorrente non si prevale di tali fattori. La censura risulta pertanto
inammissibile.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui è
ammissibile, infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame,
l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
LTF). Con riferimento a quest'ultime giova ricordare che durante lo scambio
iniziale di scritti l'opponente era patrocinato da un avvocato ed è quindi
incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 3'500.-- a titolo di ripetili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 

Comunicazione alle parti e all'arbitro unico ad hoc.

Losanna, 31 ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti