Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.597/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_597/2019

Sentenza del 17 marzo 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, May Canellas,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dagli avv.ti Antonio Rigozzi, Gerhard Brandstätter, Karl Pfeifer e
Thomas Tiefenbrunner,

ricorrente,

contro

1. International Association of Athletics Federation IAAF,

patrocinata dagli avv.ti Ross Wenzel e Nicolas Zbinden,

2. Italian National-Anti-Doping Organization

(NADO Italia),

3. Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL),

4. World Anti-Doping Agency (WADA),

opponenti.

Oggetto

arbitrato internazionale; revisione,

istanza di revisione del lodo emanato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale
Arbitrale dello Sport (TAS) (CAS 2016/A/4707).

Fatti:

A. 

L'atleta italiano A.________ è stato escluso dalle competizioni per 4 anni dal
luglio 2012 per essere risultato positivo a un controllo antidoping,
rispettivamente per essersi in seguito sottratto a una tale misura. Da una
nuova analisi effettuata dal laboratorio di Cologna il 19 aprile 2016 di un
campione di urina prelevato dal predetto sportivo in occasione di un controllo
non annunciato effettuato in Italia il 1° gennaio 2016 è emersa l'assunzione di
una sostanza che figura sulla lista di quelle proibite dall'Agenzia mondiale
Antidoping (WADA). Dopo che l'analisi del campione B effettuata il 5 luglio
2016 ha confermato quella precedente del 19 aprile, la International
Association of Athletics Federation (IAAF) ha immediatamente sospeso in via
provvisionale l'atleta. Con lodo motivato il 30 gennaio 2017, emanato nella
procedura accelerata nel senso dell'art. R52 del relativo regolamento di
procedura e il cui dispositivo era già stato notificato alle parti l'11 agosto
2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto un appello di
A.________, lo ha sanzionato con una squalifica di 8 anni e ha annullato i
risultati ottenuti nelle competizioni dal 1° gennaio 2016. Il Tribunale
arbitrale ha negato che vi fossero state delle violazioni del dovere di
anonimato nei confronti del laboratorio, ha considerato che le pretese
violazioni della catena di custodia esterna e interna del campione non avevano
in alcun modo raggiunto un livello tale da mettere in questione l'intera
procedura antidoping e ha ritenuto di non aver riscontrato prove né della
pretesa manipolazione concernente l'apertura del campione B né degli altri
aspetti della teoria avanzata dall'atleta di essere vittima di un complotto.

B. 

Con istanza di revisione del 4 dicembre 2019 A.________ chiede al Tribunale
federale, previa sospensione cautelare dell'esecutorietà del lodo, di annullare
quest'ultimo, di rinviare la causa al collegio arbitrale o a un altro tribunale
arbitrale debitamente costituito e di porre le spese giudiziarie e le
ripetibili a carico degli opponenti. Riassunto il lodo e ribadita la teoria di
un sabotaggio, afferma che il procedimento penale aperto nei suoi confronti in
seguito al controllo del 1° gennaio 2016 dimostra la tesi della manipolazione e
indica di far valere quali motivi di revisione la perizia genetico forense
allestita sul campione di urina nel procedimento penale e la concentrazione
anomala del DNA ivi constatata.

La domanda cautelare di sospensione è stata respinta inaudita parte il 6
dicembre 2019.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione
impugnata. Quando quest'ultima è come in concreto stata scritta in un'altra
lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale scelta
dalle parti. L'istanza di revisione è stata stesa in italiano, ragione per cui
il Tribunale federale pronuncerà la sua sentenza in tale lingua (DTF 142 III
521 consid. 1).

2. 

La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo l'istante
domicilio all'estero al momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sede
dell'arbitrato è Losanna e non risulta che le parti avessero concluso una
convenzione di esclusione nel senso dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. Secondo la
giurisprudenza, che ha colmato una lacuna legislativa, esse possono quindi
prevalersi del rimedio di diritto straordinario della revisione la cui
decisione spetta al Tribunale federale (DTF 142 III 521 consid. 2.1; 134 III
286 consid. 2, con rinvii).

3. 

In virtù del l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata
sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione.

L'istante afferma di essere venuto a conoscenza della perizia e della
concentrazione del DNA nell'urina il 12 settembre 2019 in occasione della
presentazione della perizia integrativa genetico forense fatta dal perito in
sede di udienza penale. Egli ritiene addirittura che il dies a quo sia il 16
ottobre 2019, data dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, e ha
per questo motivo indicato di riservarsi la facoltà di procedere a una
completazione del presente rimedio. Sennonché la predetta perizia è datata 29
agosto 2019 e l'istante non porta alcuna prova a sostegno dell'asserzione di
aver unicamente avuto conoscenza del suo contenuto il giorno dell'udienza
penale. In concreto tuttavia, visto che per i motivi di cui si dirà, la domanda
di revisione è volta all'insuccesso, la questione della sua tempestività non
merita maggiore disamina.

4. 

Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, norma invocata in concreto, la revisione
può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha
potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova
posteriori alla sentenza. Come emerge dalla lettera di questa norma - che ha
ripreso l'art. 137 lett. b OG (DTF 134 III 286 consid. 2.1) - il fatto invocato
dev'essere rilevante e cioè essere suscettibile di cambiare la fattispecie che
è stata posta alla base della decisione attaccata e quindi condurre con un
apprezzamento giuridico corretto a una soluzione differente da quella adottata
nella sentenza (sentenza 4A_662/2018 del 14 maggio 2019 consid. 2.2; DTF 127 V
353 consid. 5b; 108 V 170 consid. 1). I nuovi mezzi di prova devono servire a
provare i nuovi fatti rilevanti o fatti che erano conosciuti nella precedente
procedura, ma che l'istante non era riuscito a dimostrare (sentenza 4A_662/2018
del 14 maggio 2019 consid. 2.2; DTF 144 V 245 consid. 5.2).

4.1. In concreto l'istante afferma che il fatto nuovo su cui fonda la propria
domanda di revisione consiste nella concentrazione anomala di DNA che il perito
giudiziario avrebbe constatato nell'urina analizzata. Sennonché tale
circostanza viene semplicemente utilizzata come elemento a fondamento della
tesi, che potrebbe portare a un esito diverso del lodo, secondo cui il campione
di urina che ha condotto alla squalifica sarebbe stato manipolato. Ora, la
pretesa manipolazione, di cui l'atleta si era invano prevalso più volte innanzi
al Tribunale arbitrale, non costituisce manifestamente un fatto nuovo. Si
tratta infatti semplicemente di un fatto che l'istante non era riuscito a
dimostrare nella procedura arbitrale. Rimane pertanto unicamente da esaminare
se egli può validamente apportare in questa sede, quale nuovo mezzo di prova a
sostegno del predetto fatto, la perizia allestita nella procedura penale (v.
sentenza 4F_18/2017 del 4 aprile 2018 consid. 3.3).

4.2.

4.2.1. L'istante stesso riconosce che tale perizia è stata allestita dopo la
pronunzia del lodo, ma sostiene che l'esclusione, prevista dall'art. 123 cpv. 2
lett. a LTF, di mezzi di prova posteriori alla decisione di cui è chiesta la
revisione sarebbe dovuta a una svista del legislatore. Aggiunge inoltre che
nella fattispecie il testo della norma non sarebbe decisivo, perché tale
articolo si applicherebbe solo per analogia.

4.2.2. Ora, la limitazione criticata nell'istanza non è solo esplicitamente
prevista dalla Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, ma è pure
contenuta nell'art. 328 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008. La tesi secondo cui si tratterebbe di un errore
del legislatore appare quindi priva di fondamento, a maggior ragione se si
considera che già un'anziana prassi sviluppata sotto l'egida della Legge
sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 sanciva l'impossibilità di
validamente fondare una domanda di revisione su una perizia posteriore (DTF 92
II 68 consid. 3; 86 II 385 consid. 1) e che anche la giurisprudenza più recente
(sentenze 8F_10/2019 del 29 agosto 2019 consid. 3; 8F_15/2015 del 7 dicembre
2015 consid. 2) esclude la possibilità di prevalersi di referti allestiti dopo
l'emanazione della sentenza di cui è chiesta la revisione.

A prescindere da quanto precede occorre rilevare che la revisione non è
semplicemente la continuazione della procedura precedente, ma è un rimedio di
diritto straordinario. Giova inoltre ricordare che spetta alle parti
contribuire al chiarimento della fattispecie in modo tempestivo e conforme alle
regole procedurali. Il Tribunale federale ha peraltro già stabilito,
riferendosi ai lodi arbitrali emanati dal TAS, che l'impossibilità di addurre
fatti e mezzi di prova nella procedura precedente va ammessa con riserbo.
L'istante deve quindi dimostrare nella domanda di revisione di non aver potuto
apportare prima le relative prove, nonostante abbia agito con la diligenza
richiesta (sentenza 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 consid. 2.3).

A tale proposito l'istante indica che il mezzo di prova di cui si prevale
adesso non avrebbe potuto essere esperito durante la procedura arbitrale,
poiché da un lato egli sarebbe stato costretto ad accettare un arbitrato
accelerato per poter partecipare ai giochi olimpici e dall'altro poiché, non
essendo più in possesso del campione, non avrebbe potuto ottenere la perizia su
cui fonda la domanda in esame. Egli non spiega però perché non avrebbe potuto
chiedere - ulteriori - misure peritali durante la procedura arbitrale al fine
di provare, con le denunciate anomalie, la pretesa manipolazione. Invero, nella
domanda di revisione egli pare imputare una tale impossibilità alla procedura
con rito breve (procedura accelerata) svoltasi innanzi al TAS. Sennonché questa
ha unicamente potuto essere adottata con l'accordo delle parti (art. R52 del
Regolamento di procedura del TAS) e una procedura di revisione non può essere
utilizzata per ovviare posteriormente a - eventuali - limitazioni causate dalla
procedura scelta dalle parti o ad ottenere una perizia effettuata da un ben
preciso perito.

5. 

Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili alle opponenti che, non essendo state invitate
a determinarsi, non sono incorse in spese per la procedura innanzi al Tribunale
federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

L'istanza di revisione è respinta.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'istante.

3. 

Comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Losanna, 17 marzo 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti