Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.593/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_593/2019

Sentenza del 7 gennaio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,

opponente.

Oggetto

contratto d'assicurazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2019 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2019.49 (59)).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

La B.________SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di
Lugano A.________ per ottenere il pagamento di fr. 17'987.05. Il Pretore ha
integralmente accolto la petizione con sentenza 11 gennaio 2019. Ha in
particolare considerato data la competenza per territorio della pretura, perché
al momento in cui è stata creata la litispendenza con l'inoltro della domanda
per il tentativo di conciliazione la convenuta non si era ancora trasferita
all'estero, ma era domiciliata a Lugano.

2. 

Con sentenza 22 ottobre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello
presentato da A.________ e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha pure
respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria.

3. 

A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 29 novembre 2019 con cui
chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, che " la
decisione impugnata è accertata nulla, sub è annullata ".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

4.1. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge quello di
fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in
materia civile. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto
ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di
importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.

4.2. La nozione di " questione di diritto  d'importanza  fondamentale "
dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid.
1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi
sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di
diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che
la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di
ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale,
eliminando così una notevole insicurezza giuridica. Incombe alla parte
ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni
per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (DTF 140 III 501 consid.
1.3, con rinvii; 134 III 267 consid. 1.2).

La ricorrente ritiene che ci si trovi di fronte all'eccezione prevista
dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, poiché in concreto, a causa della mancata
comparizione personale dell'attrice all'udienza di conciliazione,
l'autorizzazione a procedere non sarebbe valida e " si può pure ipotizzare la
questione del difetto di giurisdizione della Pretura di Lugano, ovvero del foro
del consumatore tutelato da tutte le convenzioni internazionali ratificate
dalla Svizzera ". La ricorrente non spiega, né è del resto ravvisabile, per
quale ragione le predette questioni non potrebbero essere risolte in
applicazione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza. A prescindere da
quanto precede giova poi osservare che, per quanto attiene all'apparizione del
solo patrocinatore dell'attrice all'udienza di conciliazione, l'autorità
inferiore - riscontrando un difetto di comparizione, ma ritenendo abusive le
lamentele della qui ricorrente - pare non essersi accorta che l'opponente ha la
sua sede nel Canton Zurigo e che giusta l'art. 204 cpv. 3 lett. a CPC non è
tenuto a presentarsi personalmente all'udienza di conciliazione e può farsi
rappresentare chi è domiciliato fuori Cantone. Poiché - a giusta ragione -
nemmeno la ricorrente afferma che l'attrice disporrebbe di una succursale in
Ticino, non si pone poi del resto nemmeno il quesito di sapere se, come
suggerito in dottrina (ALVAREZ/PETER, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 204 CPC),
l'esistenza di una succursale nel Cantone in cui si svolge il processo non
dispenserebbe da una comparsa personale.

5. 

Da quanto precede discende che il gravame può unicamente essere trattato quale
ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo
essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF),
ragione per cui nel ricorso, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i
diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione
puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la
pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I
65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di
una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione.
Innanzi tutto laddove la ricorrente critica a ruota libera la sentenza di primo
grado, ella pare non avvedersi che il ricorso può solo essere diretto contro la
sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF). Anche quando
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, invocando gli art. 29
cpv. 2 Cost. e 6 CEDU, la ricorrente omette di mostrare in che modo la Corte di
appello, e non il Pretore, avrebbe violato tali norme. Appellandosi poi a un
diniego di giustizia materiale e formale, ella pare disconoscere la portata di
tali garanzie costituzionali: per prevalersi validamente della prima non è
sufficiente semplicemente lagnarsi del mancato accoglimento delle proprie tesi,
mentre, per quanto concerne la seconda, ella neppure indica le domande che
sarebbero rimaste indecise. Non assurge infine nemmeno a una valida censura
d'arbitrio, la semplice lamentela di una - pretesa - violazione di una serie di
articoli di legge.

6. 

Ne segue che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione
insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della
Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Con
l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è
divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF).

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti