Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.47/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_47/2019

Sentenza del 31 gennaio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Niquille, May Canellas,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Sara Sabina Schlegel,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Christof Affolter,

opponente.

Oggetto

contratto di lavoro; ore straordinarie,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 novembre 2018 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2017.92).

Fatti:

A.

A.a. A.________ ha lavorato per quella che ora è la banca B.________ SA dal 1°
luglio 2005 al 31 agosto 2007 quale ispettore interno. Il 20 aprile 2007 il
dipendente aveva sottoscritto una lettera di dimissioni, che prevedeva la
cessazione del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2007 e in cui chiedeva
l'esonero dal lavoro fino a tale data in compensazione delle ore di lavoro
supplementari effettuate. La lettera è stata controfirmata per accettazione
dalla banca. Il 24/26 aprile 2007 egli ha dichiarato di voler ritirare
rispettivamente annullare le predette dimissioni.

A.b. Dopo aver escusso il 16 settembre 2008 la banca per l'importo di fr.
100'000.--, A.________ l'ha convenuta in giudizio innanzi al Pretore del
distretto di Lugano. Questi ha, con pronunzia del 12 maggio 2017, integralmente
respinto la petizione 4 ottobre 2012 tendente all'ottenimento di un versamento
di complessivi fr. 157'071.70 (fr. 45'071.70.-- per pretese salariali e
vacanze, fr. 72'000.-- per lavoro suppletivo non retribuito, fr. 20'000.--
quale bonus e fr. 20'000.-- di torto morale).

B. 

Con sentenza 30 novembre 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello di
A.________. Riferendosi alla disdetta ha escluso l'esistenza di elementi che
dimostrano pressioni da parte della banca o che la sua proposta sia giunta
unilateralmente da quest'ultima in modo inaspettato o ancora, qualora si
volesse invece ammettere un contratto di scioglimento, che il dipendente non
abbia avuto un tempo di riflessione sufficiente. La Corte cantonale ha poi
ritenuto che il lavoratore non solo non aveva quantificato e specificato
sufficientemente le ore supplementari che avrebbe svolto, ma non aveva nemmeno
dimostrato la loro necessità o accettazione da parte della datrice di lavoro né
che esse fossero superiori a quelle compensate nella lettera del 20 aprile
2007.

C. 

Con ricorso 25 gennaio 2019 A.________ postula l'accoglimento del suo appello,
della petizione con la condanna dell'opponente a pagargli fr. 157'071.70, oltre
interessi, e il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.
Nella parte del ricorso intitolata " in fatto " il ricorrente completa i fatti,
lamenta errori concernenti l'identificazione sia del datore di lavoro che del
rapporto di subordinazione e pretende di aver effettuato 1000 ore di
straordinario. In quella intitolata " in diritto " indica di prevalersi di un
accertamento errato dei fatti e di una violazione del divieto dell'arbitrio.
Asserisce di essere stato vittima di un licenziamento camuffato e che la
lettera 20 aprile 2007, nell'ipotesi di un contratto consensuale di
scioglimento, non può nemmeno essere considerata come l'espressione della sua
volontà di rescindere il rapporto di lavoro, poiché mancherebbe l'indicazione
delle reciproche concessioni. Contesta infine di non aver apportato la prova
delle ore straordinarie compiute.

Il 28 marzo 2019 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. 

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1
lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza
finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una
controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che
supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.
1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo
di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione
impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto
(DTF 140 III 86 consid. 2). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale
censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente
deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della
decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni
concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle
riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in
prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali
(DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può
unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità
inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente
inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2;
135 III 397 consid. 1.5).

La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera
chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte
(DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie
deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già
presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i
relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86
consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative
a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in
considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve
inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
LTF).

2.2. All'inizio del gravame il ricorrente lamenta che la Corte cantonale è
incorsa in errori sia per quanto attiene alla sede e alla natura giuridica
della sua ex datrice di lavoro sia con riferimento ai suoi superiori
gerarchici. Sennonché gli errori denunciati sono del tutto inidonei a influire
sul presente giudizio. La summenzionata - seconda - condizione dell'art. 97
cpv. 1 LTF non è quindi data, ragione per cui la predetta argomentazione
ricorsuale si rivela inammissibile.

Inoltre, sebbene postuli ancora il pagamento di fr. 157'071.70, l'unico credito
di cui il ricorrente si occupa nell'impugnativa in esame concerne il mancato
pagamento del lavoro straordinario. Innanzi alle precedenti autorità
giudiziarie il ricorrente aveva quantificato la propria pretesa per lavoro
suppletivo non retribuito in soli fr. 72'000.--, il resto della somma domandata
essendo stato riferito ad altre richieste, segnatamente basate su quello che
egli ritiene essere stato un licenziamento abusivo. Visto che il ricorrente ha
esattamente ripreso al centesimo l'importo domandato con la petizione occorre
partire dal presupposto che egli abbia pure inteso impugnare il mancato
riconoscimento delle pretese eccedenti il lavoro straordinario. Sennonché egli
omette di formulare una qualsiasi censura diretta contro il rifiuto di
accogliere tali richieste, ragione per cui il ricorso, nella misura in cui non
concerne la retribuzione di ore supplementari, si palesa di primo acchito
inammissibile perché privo di motivazione. Poiché l'impugnativa è limitata alla
questione della retribuzione delle ore supplementari, che verrà trattata nel
prossimo considerando, le argomentazioni con cui il ricorrente lamenta che in
realtà la disdetta sarebbe stata emessa dall'opponente o che non vi fosse una
volontà di porre fine al contratto di lavoro appaiono irrilevanti.

3.

3.1. La Corte cantonale ha indicato che la relazione fra le parti era retta dal
contratto di lavoro e dal regolamento sul personale a cui il primo faceva
esplicito riferimento. L'art. 28 di tale regolamento conteneva una rinuncia
alla retribuzione o compensazione mediante tempo libero delle ore supplementari
non espressamente ordinate o successivamente approvate dalla datrice di lavoro.
L'autorità inferiore ha poi ricordato che con la lettera del 20 aprile 2007 il
dipendente aveva pure dichiarato di non chiedere il pagamento delle ore
supplementari se avesse ottenuto l'esonero dal lavoro - come verificatosi nella
fattispecie - fino alla fine del termine di disdetta. Ha quindi ritenuto che
per fondare la sua pretesa il lavoratore avrebbe dovuto " dimostrare anzi tutto
l'inapplicabilità della rinuncia preventiva, e meglio una modifica concludente
del contratto di lavoro a causa dell'assenza di contestazioni del datore di
lavoro, rispettivamente il compimento di ore la cui retribuzione era
obbligatoria ai sensi della Legge sul lavoro " e poi " non solo quantificare e
dimostrare tali ore e la loro giustificazione, ma anche che queste fossero
manifestamente eccedenti la compensazione " contenuta nello scritto del 20
aprile 2007. La Corte cantonale ha considerato che il lavoratore non ha
apportato tale dimostrazione, rimproverandogli pure di non aver nemmeno
soddisfatto il suo onere di allegazione e specificazione.

3.2. In concreto il ricorrente non si confronta con le predette considerazioni,
ma si limita invece ad affermare in modo appellatorio che dall'istruttoria
sarebbe emerso che egli ha svolto lavoro straordinario di cui la datrice di
lavoro era a conoscenza. Egli neppure formula un'ammissibile censura contro
l'accertamento (sulle esigenze di motivazione di una tale censura v. sopra
consid. 2.1) secondo cui la banca ne aveva contestato la necessità. Quando
abbozza poi una critica riferita alla compensazione espressa nello scritto del
20 aprile 2007, egli basa inammissibilmente la sua argomentazione su un fatto
che non risulta dalla fattispecie riportata nella sentenza impugnata, e cioè
che egli, essendo stato un dipendente con delle cariche delicate, sarebbe in
ogni caso stato esonerato dall'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa
durante il periodo di disdetta a prescindere dalle ore straordinarie
effettuate.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La domanda
di assistenzagiudiziaria con cui è pure chiesto il gratuito patrocinio per la
procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, indipendentemente
dall'eventuale indigenza del ricorrente, perché il ricorso si rivelava fin
dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).
Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo
stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi
al Tribunale federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti