Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.437/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_437/2019

Sentenza del 1° ottobre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Marco Perucchi,

opponente.

Oggetto

riduzione della pigione,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2019

dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(16.2018.18 e 16.2018.19).

Considerando:

che la B.________SA ha locato a A.________ per una pigione mensile di fr 569.--
un appartamento sito al quinto piano di un palazzo a Chiasso;

che, dopo essere stata avvisata dei lavori di sostituzione dell'ascensore
previsti dal 25 luglio al 25 agosto 2017, A.________ ha invano chiesto alla
locatrice di essere totalmente esonerata dal pagamento della pigione del mese
di agosto 2017;

che il 23 febbraio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha, in
parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti
della B.________SA, concesso all'attrice una riduzione del 20 % della pigione
del mese di agosto 2017;

che con sentenza 19 luglio 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un
reclamo inoltrato da A.________ e ha dichiarato, in ragione della rinuncia al
prelievo di spese processuali, priva d'oggetto la domanda di gratuito
patrocinio;

che la Corte cantonale ha innanzi tutto dichiarato irricevibile il nuovo
certificato medico prodotto dall'inquilina e ha poi ritenuto determinante per
stabilire l'ammontare della riduzione della pigione la situazione oggettiva di
un inquilino medio;

che con ricorso 11 settembre 2019 A.________ ha chiesto l'annullamento della
sentenza impugnata, l'esonero dal pagamento della pigione del mese di agosto
2017, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che il valore di lite non raggiungendo quello di fr. 15'000.-- previsto
dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle
controversie in materia di diritto di locazione, la sentenza impugnata è
unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua
inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e
spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza
impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF
richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid.
2.1);

che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;

che infatti la ricorrente incentra il suo gravame sull'impossibilità soggettiva
di usufruire dell'appartamento durante i lavori, rimproverando alla Corte
cantonale di non aver considerato le relative prove e di non aver attuato le
garanzie contenute nella Costituzione federale e nella CEDU, ma omette di
contestare la considerazione sulla quale è fondata la sentenza impugnata e
secondo cui ai fini della riduzione della pigione è invece determinante il
disagio oggettivo (in concreto superabile) di un inquilino medio;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere
respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole
dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti