Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.421/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_421/2019

Sentenza del 4 ottobre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

Cantone dei Grigioni,

opponente.

Oggetto

lacune nell'organizzazione della società; restituzione

del termine di appello,

ricorso contro il decreto emanato il 9 agosto 2019 dalla II Camera civile del
Tribunale cantonale dei Grigioni

(ZK2 19 46).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il Giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha, con decisione 21 marzo 2019
e in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, dichiarato lo scioglimento e
ordinato la liquidazione in via di fallimento della A.________SA, X.________.
La decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni
del 22 marzo 2019.

2. 

Il 29 maggio 2019 la predetta società è insorta alla II Camera civile del
Tribunale cantonale dei Grigioni con un atto intitolato " Ricorso con istanza
di rimissione in termini " in cui ha chiesto la restituzione del termine di
ricorso, affermando di essere venuta a conoscenza unicamente il 21 maggio 2019
- mediante la comunicazione di un commercialista - della predetta decisione di
cui ha pure postulato l'annullamento. Con decreto 9 agosto 2019 la Corte
cantonale ha dichiarato irricevibili sia la domanda di restituzione del termine
sia l'appello. Essa ha indicato che con scritto 29 aprile 2019 un legale
incaricato dalla A.________SA, legittimatosi con una procura 25 aprile 2019, ha
richiesto al giudice di primo grado la decisione del 21 marzo 2019. Il predetto
avvocato ha ricevuto il documento desiderato il 2 maggio 2019. L'autorità
inferiore ha quindi considerato che la domanda di restituzione del termine del
29 maggio 2019 è stata proposta dopo il termine di 10 giorni dalla cessazione
del motivo dell'inosservanza previsto dall'art. 148 cpv. 2 CPC.

3. 

Con ricorso 2 settembre 2019 la A.________SA chiede al Tribunale federale di
annullare il decreto 9 agosto 2019, di accogliere la " remissione in termini "
e l'appello del 29 maggio 2019. La ricorrente richiama la residenza estera del
suo amministratore e narra vicissitudini attinenti a un'ipotesi di riciclaggio,
le cui conseguenze finanziarie hanno impedito di pagare i legali svizzeri che
sono quindi rimasti inattivi.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. 

4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può unicamente rettificare o completare
l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente
inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito
"arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che
critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la
censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140
III 264 consid. 2.3, con rinvii).

4.2. In concreto tali requisiti non sono soddisfatti. La ricorrente narra una
serie di fatti, che in larghissima misura non risultano dalla sentenza
impugnata, ma omette di confrontarsi con la considerazione posta a fondamento
della sentenza impugnata, secondo cui determinante per far decorrere il termine
di cui all'art. 148 cpv. 2 CPC è, al più tardi, la notifica della sentenza di
primo grado all'allora legale della società e non l'effettiva conoscenza della
stessa da parte di un suo organo.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in ragione della sua
motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla
Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1
lett. b LTF). Si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie. 

 per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei
Grigioni.

Losanna, 4 ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti