Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.41/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_41/2019

Sentenza del 23 gennaio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Rüedi, May Canellas,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A._________ SA,

patrocinata dall'avv. Luca Binzoni,

ricorrente,

contro

B._________,

patrocinato dall'avv. Fabio Creazzo,

opponente.

Oggetto

azione di disconoscimento del debito,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2018 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2016.195).

Fatti:

A.

A.a. B._________ è stato alle dipendenze della A._________ SA, quale
vice-direttore, dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2013. Il rapporto di lavoro
era terminato, per accordo delle parti, con una disdetta della datrice di
lavoro, la quale aveva ringraziato il proprio dirigente per l'opera prestata,
valutata totalmente soddisfacente. La menzionata società si occupa fra l'altro
di richieste di rimborso basate su convenzioni contro le doppie imposizioni o
contro un trattamento discriminatorio di investitori italiani in violazione del
diritto dell'Unione europea.

Nel mese di marzo 2014 B._________ ha escusso la A._________ SA per l'incasso
di complessivi fr. 237'194.-- per diverse pretese salariali. Il 26 maggio 2015
il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria
l'opposizione al precetto esecutivo interposta dalla debitrice.

A.b. Il 16 giugno 2015 la A._________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al
Pretore del distretto di Lugano B._________ con un'azione di disconoscimento
del debito. L'attrice ha segnatamente rimproverato all'ex dipendente gravi
violazioni contrattuali per non avere assicurato il trapasso delle pratiche ai
colleghi. Con sentenza 24 ottobre 2016 il Pretore ha rifiutato di amministrare
le prove offerte dall'attrice e ha respinto la petizione.

B. 

La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto,
con sentenza 21 dicembre 2018, l'appello presentato dalla A._________ SA. Pure
la Corte cantonale ha rifiutato di sentire i testi notificati e di ordinare una
perizia sul mancato guadagno.

C. 

Con ricorso in materia civile del 23 gennaio 2019 la A._________ SA postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento
dell'appello, l'annullamento della sentenza di seconda istanza e il rinvio
degli atti al Pretore affinché assuma le prove offerte, completi l'istruttoria
e pronunci una nuova decisione. La ricorrente lamenta una violazione del
diritto di essere sentita perché non è stata ordinata l'audizione dei testi
proposti né la perizia richiesta.

Con risposta 25 febbraio 2019 B._________ propone la reiezione sia dell'istanza
di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso.

Il 7 marzo 2019 la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea.

Con decreto 11 marzo 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

L'11 novembre 2019, in accoglimento della domanda 26 settembre 2019 di riesame
del predetto decreto, è stato invece accordato effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella
procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1
lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza
finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una
controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che
supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Il ricorso è perciò
in linea di principio ammissibile.

2. 

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.
1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo
di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione
impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto
(DTF 140 III 86 consid. 2). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale
censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente
deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della
decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni
concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle
riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in
prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali
(DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può
unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità
inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente
inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 co nsid. 2;
135 III 397 consid. 1.5).

La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera
chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte
(DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie
deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già
presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i
relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86
consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative
a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in
considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve
inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
LTF).

2.2. Visto il tenore del ricorso, giova innanzi tutto rilevare che la
ricorrente ha incentrato il gravame in esame sulla mancata possibilità di
dimostrare che l'opponente, violando i suoi obblighi contrattuali in relazione
alle pratiche concernenti la Spagna, le avrebbe causato un danno che essa pone
in compensazione alle pretese per le quali il lavoratore aveva ottenuto il
rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo. Poiché il semplice
accenno a pratiche riguardanti anche altri paesi non costituisce un'ammissibile
censura rivolta contro gli accertamenti dell'autorità inferiore, la presente
sentenza si limiterà a trattare la predetta questione.

3.

3.1. La Corte cantonale ha dapprima ricordato i presupposti che le permettono
di assumere nuove prove, indicando in particolare che le stesse devono essere
rilevanti ai fini del giudizio e che è possibile rifiutarne l'amministrazione
in seguito a un loro non arbitrario apprezzamento anticipato. Essa ha poi, per
diversi motivi, ritenuto che non vi era motivo di assumere le prove già
rifiutate dal Pretore. Riferendosi all'asserito danno ha innanzi tutto rilevato
che la datrice di lavoro, pur lamentandosi della mancata riscossione di
rimborsi in seguito all'omessa presentazione delle relative richieste da parte
del dipendente, ha riconosciuto nel proprio appello di avere ottenuto la
rifusione dell'intera ingiustificata tassazione quando ha - successivamente -
inoltrato le pratiche.

3.2. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita
perché l'autorità dovrebbe in linea di principio " assumere le prove offerte
tempestivamente e nelle forme prescritte ". Asserisce poi che le prove proposte
avrebbero permesso di dimostrare quali fossero le mansioni dell'opponente e di
aver subito un danno pari a euro 718'222.36. Sostiene pure che, rimproverandole
di contraddirsi, la Corte cantonale avrebbe interpretato " in modo
manifestamente sbagliato i fatti ". Sostiene che i rimborsi ottenuti dai
collaboratori a cui erano in seguito state affidate le pratiche riguardanti la
Spagna concernono infatti pretese posteriori al 2009 e che invece le omissioni
imputate all'opponente per il 2008 e il 2009 non avevano potuto essere
successivamente sanate da altri dipendenti, perché le pretese per quegli anni
sarebbero state prescritte.

3.3. Giusta l'art. 310 CPC con un appello possono essere censurati l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b).
La Corte di appello dispone pertanto di piena cognizione in fatto e in diritto.
In virtù dell'art. 316 cpv. 3 CPC essa può liberamente decidere di procedere
all'assunzione di prove: l'autorità di appello può assumere nuovamente sia
prove già amministrate in prima istanza sia quelle la cui assunzione è stata
rifiutata dal giudice di primo grado (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Essa può
però pure rifiutare una riapertura della procedura probatoria procedendo a un
apprezzamento anticipato delle prove, che può unicamente essere impugnato
innanzi al Tribunale federale con una censura di arbitrio (DTF 138 III 374
consid. 4.3.2).

In concreto, da quanto precede discende che la ricorrente non può essere
seguita quando ritiene di avere - in linea di principio - un diritto illimitato
all'assunzione di prove, ma occorre esaminare se l'apprezzamento anticipato
delle prove offerte effettuato dalla Corte cantonale sia arbitrario. Ora,
quest'ultima, basandosi su quanto esternato dall'appellante medesima riguardo
all'ottenimento dei rimborsi, ha negato che dalle asserite inadempienze del
lavoratore fosse alla fine risultato un danno. La ricorrente ritiene invero che
la Corte cantonale abbia accertato in modo arbitrario una tale ammissione,
sennonché essa non indica dove avrebbe menzionato quanto ora sostenuto, ovvero
di non aver potuto rimediare alle asserite manchevolezze commesse
dall'opponente perché le pretese di rimborso erano oramai prescritte e di avere
per questo motivo subito un danno. In questo modo essa non formula alcuna
valida censura contro l'accertamento della Corte cantonale concernente il
contenuto dell'appello (v. sulle esigenze di motivazione, supra consid. 2.1).
In queste circostanze il Tribunale federale è vincolato dalla constatazione
della sentenza cantonale secondo cui gli inadempimenti rimproverati
all'opponente non hanno in definitiva cagionato alcun pregiudizio alla
ricorrente. Così stando le cose, il fatto che l'opponente non avrebbe eseguito
i suoi compiti appare irrilevante ai fini del giudizio sulla pretesa di
risarcimento che la ricorrente intende opporre in compensazione, ragione per
cui la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio rifiutando le relative prove.
Non occorre pertanto esaminare le censure rivolte contro le altre
considerazioni addotte dall'autorità inferiore a sostegno della propria
decisione.

4. 

Ne segue che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti