Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.403/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_403/2019

Sentenza del 15 ottobre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Raffaella Martinelli Peter,

opponente.

Oggetto

contratto di lavoro; ore straordinarie,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2019 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2017.186).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

A.________, che è stato assunto il 1° dicembre 2008 dalla B.________ SA, ha
disdetto il contratto di lavoro il 22 agosto 2013 con effetto al 30 novembre
2013. Egli percepiva inizialmente un salario lordo mensile di fr. 4'300.--, che
è stato aumentato nel corso degli anni a fr. 5'700.--.

A.________ ha chiesto, con petizione 11 settembre 2014, al Pretore del
distretto di Lugano di condannare la sua ex datrice di lavoro a versargli fr.
22'414.90, affermando di aver svolto nel corso degli anni 516,77 ore di lavoro
straordinario. Il Pretore ha respinto la petizione con pronunzia 8 giugno 2015.
Tale decisione è stata annullata in accoglimento di un primo appello inoltrato
dal lavoratore e gli atti sono stati rinviati al giudice di primo grado
affinché completasse l'istruttoria. Con giudizio del 24 ottobre 2017, dopo aver
sentito i testi notificati dall'attore, il Pretore ha nuovamente respinto la
petizione.

2. 

La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza
26 giugno 2019, respinto un nuovo appello di A.________. La Corte cantonale ha
indicato che non costituisce lavoro straordinario il tempo di lavoro che supera
quello pattuito, se prestato dal lavoratore volontariamente in virtù di un
orario di lavoro flessibile che gli permette di gestire autonomamente il
proprio orario di lavoro. Essa ha ritenuto che l'attore non aveva dimostrato
che la datrice di lavoro fosse a conoscenza dello svolgimento di - asserite -
ore supplementari superiori a quelle annunciate ufficialmente, atteso che la
sola presenza in ufficio del dipendente non bastava, in assenza di un'esplicita
autorizzazione o di una comprovata necessità aziendale, per qualificare come
straordinario il lavoro. Inoltre le 516,77 ore di cui si prevale il lavoratore
sono ripartite su 5 anni. La Corte cantonale ha terminato indicando che i testi
sentiti hanno pure deposto che la convenuta aveva sempre riconosciuto le ore
straordinarie svolte, se vi era una valida motivazione, o ha trovato una
soluzione con i dipendenti.

3. 

Con ricorso 29 agosto 2019 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare
quest'ultima sentenza di appello e di condannare la B.________ SA a pagargli
fr. 21'889,91, oltre interessi, e fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili. Dopo
aver narrato la propria versione dei fatti afferma che dal documento k si
intravede la volontà della datrice di lavoro di non volere pagare interamente
il lavoro straordinario. Ripete più volte sia delle deposizioni testimoniali da
cui emerge che " in alcuni periodi il lavoro in più era richiesto e dovuto ",
che " per alcune persone in ditta era usuale svolgere ore straordinarie " e che
vi era una pressione a fare del lavoro supplementare, sia " 3 osservazioni "
sulle modalità - ritenute non attuabili - di compensare le 516,77 ore di
straordinari. Reitera più volte pure che a un dipendente sono state
riconosciute alla fine del rapporto di lavoro 120 ore supplementari. Il tutto
per in sostanza giungere alla conclusione di aver provato la necessità di
effettuare ore straordinarie.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può unicamente rettificare o completare tale
accertamento dei fatti, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
"Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III
115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie
accertata nella sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale deve sollevare
la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF
140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e
circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III
16 consid. 1.3.1, con rinvii).

4.2. In concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione.
Infatti il ricorrente non si confronta con la considerazione principale della
sentenza impugnata secondo cui, in un sistema di orario flessibile, non ogni
ora di saldo attivo va considerata come lavoro straordinario e si limita a
fornire una sua personale e ripetitiva lettura delle risultanze istruttorie del
tutto inidonea a dimostrare un apprezzamento arbitrario delle prove agli atti.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in ragione della sua
motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla
Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1
lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti