Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.302/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_302/2019

Sentenza del 5 settembre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, May Canellas,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. Migros-Genossenschafts-Bund,

2. Delica AG,

entrambe patrocinate dagli avv.ti dott. Peter Schramm e Michael Reinle,

ricorrenti,

contro

Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA,

patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,

opponente.

Oggetto

protezione dei marchi; concorrenza sleale,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2019

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2019.4).

Fatti:

A. 

La Migros-Genossenschatfs-Bund (in seguito: MGB) è una società cooperativa
fondata nel 1941 e segnatamente attiva nella vendita di prodotti e servizi.
Essa è la distributrice del caffè "CARUSO", prodotto dalla Delica AG,
un'impresa della Migros iscritta a registro di commercio nel 1964.

La Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA (in seguito: Chicco d'Oro
SA) ha in particolare per scopo sociale la tostatura del caffè e affini nonché
il commercio di tali prodotti. Essa è titolare dei marchi verbali-figurativi n.
3P-284951 (registrato nel 1976) per prodotti della classe 30 della
classificazione di Nizza e n. P-495455 (registrato nel 2001) per prodotti delle
classi 11, 30, 35 e 43 della classificazione di Nizza.

B. 

Il 7 giugno 2019 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare 18 febbraio 2019
inoltrata dalla Chicco d'oro SA, vietato alla MGB e alla Delica AG
(direttamente o indirettamente, tramite società terze o del gruppo Migros), di
produrre, mettere in commercio, offrire o distribuire caffè in grani in
specificate confezioni (dispositivo n. 1.1). Ha inoltre ordinato alle predette
società di richiamare da tutti i distributori di prodotti Migros le predette
confezioni di caffè in grani (dispositivo n. 1.2). Il divieto e l'ordine sono
stati impartiti con la comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivo n. 1.3) e
all'istante è stato fissato un termine di 45 giorni per l'avvio della procedura
di merito (dispositivo n. 3). La Corte cantonale ha ritenuto che le convenute
creano con la produzione e la messa in commercio delle predette confezioni di
caffè un rischio di confusione che viola la legge federale contro la
concorrenza sleale (RS 241; LCSl).

C. 

Con ricorso in materia civile del 18 giugno 2019 la MGB e la Delica AG
postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame,
l'annullamento della sentenza cantonale e, in via principale, la reiezione
dell'istanza di misure cautelari; in via subordinata chiedono il rinvio della
causa al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Le ricorrenti sostengono che
l'opponente non aveva chiesto il richiamo del caffè, ragione per cui,
ordinandolo, la Corte cantonale non è solo incorsa nell'arbitrio, ledendo il
principio dispositivo e il principio della chiarezza, ma avrebbe pure violato
il loro diritto di essere sentite. Lamentano poi che anche il pericolo di
confusione sarebbe stato stabilito in modo arbitrario, sulla base di elementi
di dominio pubblico.

Con decreto del 25 luglio 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1. 

Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in
italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato
inoltrato in tedesco.

2. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei rimedi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid.
2).

2.1. Il ricorso è diretto contro una decisione di misure cautelari emanata
prima della procedura principale dal Tribunale di appello del Cantone Ticino,
che ha statuito quale istanza cantonale unica in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett.
d CPC.

A giusta ragione le ricorrenti affermano quindi che la decisione impugnata è
incidentale ed è solo suscettiva di un ricorso se può causare un pregiudizio
irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Esse devono quindi
dimostrare nella motivazione del ricorso in che modo sono concretamente
minacciate da un tale danno (DTF 137 III 324 consid. 1.1). Il danno
irreparabile dev'essere di natura giuridica e cioè non deve poter essere
eliminato (completamente) in una futura sentenza favorevole alle ricorrenti
(DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii). Non costituisce per contro un danno
irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un
allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798
consid. 2.2, con rinvii).

2.1.1. Le ricorrenti citano la sentenza 4A_36/2012 del 26 giugno 2012 (in sic!
2012 pag. 627) e affermano che un tale danno sussiste in ragione della
difficoltà di determinare il pregiudizio finanziario che subiscono. Asseriscono
che la decisione impugnata ostacola nella decisiva fase iniziale la
penetrazione nel mercato del loro prodotto, il quale dovrebbe di fatto essere
nuovamente lanciato dopo la procedura principale, con il rischio che nel
frattempo imprese concorrenti abbiano con successo messo in commercio nuovi
prodotti. Inoltre, il richiamo ordinato causerebbe un grave danno alla loro
immagine e reputazione, che non potrebbe essere eliminato completamente con una
decisione finale. Trattandosi di una derrata deperibile, sussisterebbe pure il
rischio che essa debba essere distrutta con un ulteriore danno all'immagine per
lo spreco causato. Infine, sempre secondo le ricorrenti, il ritiro del prodotto
sarebbe sproporzionato.

2.1.2. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la presente fattispecie
si distingue da quella riscontrata nella sentenza richiamata. Le ricorrenti
riconoscono giustamente di non essere delle start-ups: esse fanno in effetti
parte di un grande gruppo, segnatamente attivo nel commercio al dettaglio,
solidamente impiantato in Svizzera da decenni. Il divieto di vendita delle
confezioni di caffè non le limita in maniera generale nel loro sviluppo
economico. Infatti, come rilevato dall'opponente nelle osservazioni alla
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, esse possono continuare a
vendere il caffè, a condizione di non utilizzare gli involucri specificati
nella decisione impugnata. La possibilità di rimballare esclude di primo
acchito il paventato pericolo di un danno all'immagine causato dalla
distruzione di derrate alimentari. Anche per il resto l'argomentazione
concernente il preteso danno reputazionale non convince, atteso che la Corte
cantonale ha ordinato di richiamare il prodotto in questione dai distributori,
ai quali possono facilmente essere spiegate le ragioni che hanno portato a tale
richiesta, e non dai consumatori finali. I costi di tali operazioni possono
essere fatti valere in una causa di risarcimento del danno ai sensi dell'art.
264 CPC. Non bisogna nemmeno dimenticare che le confezioni in questione sono
rimaste in commercio per oltre 4 mesi, cosicché non pare per niente escluso che
un'eventuale ulteriore danno non possa essere dimostrato o almeno stimato sulla
base dell'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. sentenza 4A_585/2014 del 27 novembre 2014
consid. 1.1.1 in sic! 2015 pag. 175). Infine anche la pretesa mancata
proporzionalità del provvedimento impugnato è del tutto inidonea a dimostrare
un danno irreparabile di natura giuridica. In definitiva, i pregiudizi di cui
si prevalgono le ricorrenti non sono quindi quelli previsti dall'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF per poter attaccare una decisione incidentale.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese
giudiziarie e le ripetibili - ridotte perché l'opponente è solo stata invitata
a pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo - seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste in solido a carico delle
ricorrenti, le quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà,
all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetili per la procedura innanzi al
Tribunale federale.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 settembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti